L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica e cartella clinica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica e cartella clinica”

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica e cartella clinica”

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 18567/2018, ha stabilito, nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera e dei rapporti con i pazienti, chi sia il soggetto responsabile della conservazione delle cartelle sanitarie.

Nel caso in oggetto, i parenti di una paziente deceduta a seguito di un intervento operatorio avevano fatto ricorso contro la casa di cura per ottenere il risarcimento dei danni.

La struttura aveva chiamato in causa il chirurgo, l’anestesista e l’assistente, contestando l’esistenza di una propria responsabilità.

In primo grado il Tribunale ha condannato struttura e medici al risarcimento dei danni agli eredi: la clinica non ha impugnato la sentenza – che è passata quindi in giudicato nei suoi confronti -, mentre hanno presentato ricorso in appello i medici.

Durante la consulenza tecnica collegiale emergeva che la clinica aveva denunciato lo smarrimento della cartella clinica.

La Corte d’Appello, infine, affermava che la causa della morte della paziente doveva ricondursi alla comparsa di una infezione imputabile a carenze strutturali e organizzative della casa di cura ed aggiungeva che anche il comportamento dei sanitari non fosse esente da responsabilità.

La Corte d’Appello affermava altresì che le carenze od omissioni della cartella clinica non potevano ripercuotersi a danno del paziente in quanto documentazione che è obbligo del medico e della struttura sanitaria sia compilare che conservare per dimostrare la correttezza dell’iter diagnostico, terapeutico e curativo seguito nel caso.

Secondo gli Ermellini, il momento del passaggio della responsabilità è rappresentato dalla consegna della cartella sanitaria da parte del medico all’archivio centrale: prima della consegna, è il sanitario obbligato a compilare e a conservare la cartella sanitaria, successivamente la responsabilità per omessa conservazione della cartella si trasferisce in capo alla struttura sanitaria.

La Cassazione ha affermato che “il principio di vicinanza della prova, fondato sull’obbligo di regolare e completa tenuta della cartella, le cui carenze od omissioni non possono andare a danno del paziente … non può operare in pregiudizio del medico per la successiva fase di conservazione“.

I sanitari, in caso di smarrimento della cartella, rischiano di essere pregiudicati dall’impossibilità di documentare le attività annotate su di essa.

Quindi, in assenza della cartella, è giusto che i medici non subiscano addebiti dovuti al fatto di non poter riscontrare l’iter seguito nell’assistenza, ma è anche giusto riconoscere che i medici non erano comunque esenti da responsabilità.

La Suprema Corte ha infine rammentato i principi che regolano l’obbligo di conservazione della cartella sanitaria:

– fino a che non sarà completato il processo di digitalizzazione, la cartella va conservata in luoghi appropriati, non soggetti ad alterazioni climatiche e non accessibili da estranei;

– l’obbligo di conservazione della cartella è illimitato nel tempo, perché le stesse rappresentano un atto ufficiale.

      Avv. Gian Carlo Soave

0 Comments

Leave A Comment