L’Avvocato Soave risponde: “Responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avvocato Soave risponde: “Responsabilità medica”

Con sentenza n. 30229/2021, la Cassazione ha affermato che gli elementi quali giovane età, assenza di patologie pregresse e tempra del paziente possono rivelarsi insufficienti a sostenere, alle condizioni date, che l’omissione del chirurgo rientri certamente nel 50% di probabilità salvifiche del paziente stesso.

Nel caso in esame un medico era imputato per l’omicidio colposo di un paziente, morto a seguito di una complicazione dopo un’operazione chirurgica: il chirurgo era accusato di non avere seguito in modo adeguato il decorso post-operatorio del paziente.

In secondo grado il perito aveva ritenuto che il paziente avrebbe avuto il 50% delle possibilità di salvarsi se il medico avesse formulato la diagnosi corretta ed attivato la procedura di emergenza per risolvere la situazione.

La Corte di Appello aveva sostenuto, invece, che quanto affermato dal perito non fosse sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale e, pertanto, aveva rilevato che, se la diagnosi fosse stata tempestiva il paziente, con elevato grado di credibilità razionale, si sarebbe salvato.

Gli Ermellini non condividono l’iter argomentativo della Corte di Appello che appare ambiguo: “l’analisi sul nesso eziologico è stata svolta dai giudici di merito in termini erronei ed insoddisfacenti, trascurando di valutare in termini rigorosi e scientificamente accettabili i dati indiziari disponibili, al fine di verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l’evento lesivo sarebbe stato ragionevolmente evitato o differito con (umana) certezza“.

La sentenza viene cassata con rinvio.

 Avv. Gian Carlo Soave.

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