L’Avv. Soave: “Responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave: “Responsabilità medica”

La Cassazione, con ordinanza n. 25876/2020, ha stabilito che la responsabilità del professionista non comprende solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori.

Si considera un problema tecnico di speciale difficoltà anche l’esigenza di affrontare “problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza“.

Secondo gli Ermellini la complicanza che si verifica durante un intervento medico di routine non è riconducibile all’art. 2236 c.c.

Detta norma limita la responsabilità del professionista alle sole ipotesi di dolo o colpa grave in tutti i casi in cui la stessa sia derivata dalla necessità di affrontare un problema tecnico di speciale difficoltà.

In campo medico la speciale difficoltà non può coincidere con la complicazione che si verifichi durante un intervento di natura routinaria: per l’applicazione dell’art. 2236 c.c. è necessario che si manifesti un problema tecnico più serio che il medico deve dimostrare.

Secondo la Suprema Corte, quindi, non si può qualificare come problema tecnico di speciale complessità la difficoltà interpretativa della crisi di un paziente o la problematicità dei sintomi: trattasi, infatti, di mera complicanza – laddove manchino altre circostanze tali da ricondurla nella previsione dell’art. 2236 c.c. – che non richiede un impegno intellettuale superiore alla media.

Avv. Gian Carlo Soave

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