L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica”

Con sentenza n. 19372/2021, la Cassazione ha affermato che la guardia medica non può solo indicare al paziente di provvedere all’esame diagnostico se i sintomi rilevati durante la visita persistono, ma deve farsi carico dello stesso e disporlo presso struttura apposita, indirizzandovi il paziente.

Nel caso in esame, i parenti di un paziente chiedevano la condanna del medico di guardia e dell’Azienda Sanitaria Provinciale al risarcimento dei danni per la morte del congiunto per la diagnosi errata che aveva comportato l’incauta dimissione del familiare, poi deceduto.

L’istanza, respinta in primo grado, veniva accolta in secondo grado, essendosi ravvisata, in occasione della visita, la responsabilità del medico per condotta negligente, per non avere proseguito “l’iter diagnostico”.

L’invio del paziente presso una struttura sanitaria per i necessari approfondimenti avrebbe, infatti, consentito una tempestiva diagnosi e un trattamento chirurgico con buone possibilità di sopravvivenza.

Il medico ricorre in Cassazione evidenziando di essere esente da responsabilità in quanto operante in guardia medica, nonché il fatto che il paziente non avrebbe seguito la sua prescrizione.

Gli Ermellini rilevano che il sanitario si è limitato a indicare al paziente di provvedere ad un esame diagnostico nel caso di persistenza dei sintomi, mentre avrebbe dovuto farsene personalmente carico, con la conseguenza che con detto comportamento ha integrato una condotta omissiva.

Anche le doglianze del ricorrente relative all’adesione della Corte di Appello alle conclusioni della CTU espletata in secondo grado cure invece che a quelle della CTU di primo grado non hanno fondamento, per avere il giudicante compiutamente indicato le ragioni di detta scelta.

Avv. Gian Carlo Soave

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