Question time: polizza vita in testamento. Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

Question time: polizza vita in testamento. Avv. Patricia Russo

Eccoci con il primo articolo della nuova rubrica dell’Avv. Patricia Russo. 
Domanda: Gentile Avvocato, io e mio fratello abbiamo scoperto solo dopo la morte di nostra madre che nel suo testamento si fa riferimento ad una polizza vita. Vorrei sapere se cade in successione. Grazie Luisa F. 
Risposta: Gentile Signora, con la Sua domanda ha sollevato una questione complessa e ricorrente.
 
E’ bene precisare, innanzitutto, che la polizza vita non rientra nell’asse ereditario, in quanto trattasi di contratto con il quale un soggetto, c.d. contraente-assicurato, previo pagamento periodico di un premio alla Compagnia di Assicurazione, garantisce ad un terzo – beneficiario – la corresponsione di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita dell’assicurato medesimo, quale -ad esempio – la morte.
Il beneficiario, che può essere un erede legittimo o testamentario o anche un estraneo, non acquista il diritto al pagamento dell’indennità in forza della successione ereditaria, ma iure proprio grazie al contratto di assicurazione.
L’evento assicurato (morte del contraente) rappresenta, dunque, il momento in cui il diritto già acquistato dal beneficiario, in forza della polizza vita, si consolida in capo allo stesso.
Il beneficiario può essere designato nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore oppure per testamento ed è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente (art. 1920 c.c.).
Ai sensi dell’art. 1921 c.c., la designazione del beneficiario è revocabile nelle stesse forme con le quali può essere posta in essere.
Ne consegue, pertanto, che la polizza vita menzionata in un testamento non si configura quale disposizione testamentaria.
 
Si evidenzia, in tal senso, una pronuncia del Tribunale di Perugia che, con sentenza n. 746/2015, ha chiarito che “l’assicurazione sulla vita non entra nell’asse ereditario e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione”.
 
L’atto di designazione del beneficiario è, dunque, “un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento all’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato”.
 
 
Ed ancora “l’obbligazione di pagamento gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e della designazione del beneficiario, mentre la morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa”.
 Avv. Patricia Russo


 

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