Avv. Patricia Russo - Fecondazione assistita - Avvocato di Famiglia - Il Broker.it

Avv. Patricia Russo – Fecondazione assistita – Avvocato di Famiglia

Con la sentenza n. 7668/2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di status filiationis.

Il caso in esame riguarda una bambina concepita all’estero facendo ricorso alla fecondazione assistita e nata in Italia,partorita da una delle due donne della coppia omosessuale, la quale ne era anche il genitore biologico.

La coppia presentava richiesta di dichiarazione congiunta di riconoscimento della bambina ma l’Ufficiale di stato civile rifiutava listanza.

Le due donne si opponevano al diniego ricevuto, sia in primo che in secondo grado, ma la domanda non trovava accoglimento.

La Corte d’Appello respingeva il reclamo avverso il decreto di rigetto di primo grado in quanto inammissibile nei termini formulati e perché riteneva l’Ufficiale di stato civile privo del potere di inserire nell’atto dello stato civile dichiarazioni non conformi alla legge italiana.

Le ricorrenti chiedevano, infatti, che nell’atto di stato civile fosse indicata anche la maternità della donna chenon aveva partorito la bambina (c.d. madre intenzionale).

Le due donne ricorrono in Cassazione per vedersi riconosciute entrambe quali madri della bambina.

Gli Ermellini non ammettono la possibilità che dall’atto di nascita della bambina risulti che la stessa abbia due madri, una biologica e/o genetica e una intenzionale, ritenendo che non basti per acquisire il ruolo di genitrice la circostanza che la madre non biologica abbia prestato il consenso alla sottoposizione da parte della compagna alla procreazione assistita anche se svolta all’estero.

Il nostro ordinamento vieta il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, consentendolo solo alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, con ciò implicitamente affermando che una sola persona possa acquisire nell’atto di nascita il ruolo di padre o di madre in forza del legame biologico o genetico esistente col figlio. 

Il fatto che la fecondazione assistita sia avvenuta all’esteronon rileva in quanto, comunque, l’atto di nascita in Italia non può avere un contenuto contrario alle leggi in vigore.

La Cassazione richiama i principi esposti in materia dalla Corte Costituzionale secondo la quale le tecniche di procreazione assistita possono intervenire in soccorso di una coppia solo se esse costituiscano l’unico rimedio esperibile per una patologia da cui derivi sterilità o infertilità non diversamente rimovibile e non se volto arealizzare un desiderio di genitorialità alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione delle persone interessate.

Gli Ermellini rigettano i motivi di ricorso ritenendo che la Corte d’Appello abbia correttamente applicato il divieto di accesso per le coppie omosessuali alla procreazione medicalmente assistita con la conseguenza che una sola persona può essere indicata come madre nell’atto di nascita.

Divieto applicabile agli atti di nascita formati o da formare in Italia a prescindere dal luogo in cui sia avvenuta la pratica fecondativa.

Avv. Patricia Russo

0 Comments

Leave A Comment