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L’Avvocato di Famiglia – Patricia Russo – Diritto di visita dei genitori separati

Diritto di visita dei genitori separati

Con sentenza n. 17221/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile suddividere tra i genitori separati il tempo da trascorrere con i propri figli in base a criteri simmetrici, dovendosi piuttosto considerare le esigenze dei minori per   assicurare loro una crescita serena e armoniosa.

Nel caso in esame, nell’ambito di un giudizio di separazione, la Corte di Appello confermava l’affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, modificava aumentandolo il tempo di permanenza dei minori presso il padre durante le vacanze estive, revocava l’assegno di mantenimento in favore della moglie e rigettava la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento per i minori, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie.

Il padre ricorre in Cassazione sostenendo che il tempo da trascorrere con i figli dovrebbe essere diviso a metà tra i genitori, denunciando condotte ostruzionistiche poste in essere dalla ex moglie e sollecitando una collocazione dei minori presso ciascun genitore a settimane alterne.

Inoltre, egli lamenta il mancato accoglimento della domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli, stante la diminuzione del suo reddito e l’erronea valutazione di un incremento patrimoniale derivato dall’eredità della di lui madre.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, rammentando che “il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere.”

Il tempo che i figli possono trascorrere con entrambi i genitori non può, dunque, essere stabilito sulla base di un riparto simmetrico e paritario tra gli stessi, ma deve garantire ai minori una crescita serena e armoniosa, in considerazione del loro diritto a mantenere una buona relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a svolgere il loro ruolo educativo.

Ne consegue che non può trovare accoglimento la richiesta di una suddivisione tra genitori a settimane alterne in quanto non realizza gli interessi e il benessere dei figli, i quali, crescendo, gestiranno in autonomia il rapporto con i genitori.

Neppure può trovare accoglimento la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli in quanto comporta una valutazione nel merito.

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