L'Avv. Patricia Russo - Avvocato di Famiglia: "Mantenimento Coniuge" - Il Broker.it

L’Avv. Patricia Russo – Avvocato di Famiglia: “Mantenimento Coniuge”

Mantenimento del coniuge

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1314/2020, ha affermato che la violenza domestica comporta sempre l’addebito della separazione in capo al partner violento, ma non ha come conseguenza il riconoscimento automatico del contributo al mantenimento in favore del coniuge che ha subito violenza.

Nella fattispecie, un uomo chiedeva la separazione con addebito nei confronti della moglie e il contributo al mantenimento: egli sosteneva, infatti, che la relazione coniugale si fosse deteriorata a causa della giovane età della consorte, del suo disinteresse verso la vita matrimoniale e del suo desiderio di leggerezza a cui aveva dovuto rinunciare, essendo diventata mamma molto presto, tanto da essersi allontanata da casa diverse volte.

La donna, costituitasi in giudizio, affermava, invece, che la crisi del matrimonio era stata determinata dalla incompatibilità caratteriale dei coniugi e dalle condotte violente del marito.

Ella, infatti, si era dovuta più volte allontanare da casa per chiedere aiuto e ricevere protezione dalla madre, fino a quando non si era vista costretta a denunciare per lesioni e maltrattamenti il marito, nei confronti del quale era stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e il rinvio a giudizio. La moglie chiedeva, quindi, l’addebito della separazione al marito e un contributo al mantenimento.

Il Tribunale ha ritenuto che la fine del matrimonio debba essere attribuita al marito, (condannato per lesioni dolose a 9 mesi di reclusione): “la violenza domestica, infatti, quale violazione di norme di condotta imperative poste a tutela di beni di rango costituzionale, è di per sé sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rilevando in contrario alcuna diversa mancanza da parte dell’altro coniuge. Anche un unico episodio di percosse è stato ritenuto sufficiente ai fini dell’addebito della separazione al coniuge violento.”

In relazione all’assegno di mantenimento, il Tribunale ha, invece, escluso il diritto ad un contributo sia in considerazione dell’assenza di disparità tra le condizioni economiche dei coniugi, sia per la rilevante differenza di età fra gli stessi (la moglie di ventidue anni più giovane del marito) sia per la capacità lavorativa della signora oltre ad un più elevato titolo di studio di quest’ultima rispetto al marito.

Patricia Russo

Avv. Patricia Russo

0 Comments

Leave A Comment