L'Avv. Soave risponde: Franchigia frontale nelle assicurazione all risks - Il Broker.it

L'Avv. Soave risponde: Franchigia frontale nelle assicurazione all risks

  
Domanda: Buongiorno Avvocato cosa s’intende per “franchigia frontale”?
Risposta: La franchigia frontale è quella parte fissa del danno che resta a carico dell’Assicurato, contrattualizzata per tutte le garanzie, tranne che per quelle in cui sono previste franchigie specifiche.
Solitamente questa tipologia di franchigia è presente nelle Assicurazioni all risks, intendendosi la copertura assicurativa di tutti i rischi anche quelli non espressamente menzionati nel contratto di assicurazione.
Si è soliti distinguere tra franchigia assoluta o relativa.
La franchigia è assoluta, quando rimane invariata al momento del risarcimento, sia che l’importo del risarcimento sia superiore sia che esso sia inferiore alla franchigia.
La franchigia è relativa quando non dà il diritto al risarcimento al di sotto di una certa cifra. Al di sopra di quella cifra, il risarcimento è totale.
E’ opportuno distinguere la franchigia dallo scoperto: entrambe le clausole contrattuali limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalla Compagnia assicuratrice, facendo restare una parte del danno a carico dell’assicurato.
La principale differenza risiede nel fatto che la franchigia è normalmente espressa in cifra fissa ed il suo ammontare è definibile a priori poiché si applica alla somma assicurata; lo scoperto è invece espresso in percentuale e, poiché si applica sul danno, il suo ammontare non è definibile a priori.
La franchigia, più specificatamente, indica la parte del danno liquidato dalla Compagnia, variabile a seconda dei contratti a cui è applicata, non coperta dalla polizza e quindi a carico del contraente, che dovrà restituirne il valore alla Compagnia.
Lo scoperto è la parte del danno, indicata in percentuale e stabilita contrattualmente, che resta obbligatoriamente a carico dell’assicurato. Può essere anche espressa in valore assoluto e integrata con una franchigia, con cui può anche coesistere.
Segnalo un’interessante sentenza, che non ha precedenti nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, sez. III, 29 Settembre 2011, N. 19865) ove viene precisato che, “la clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile contrattuale, a mente della quale la garanzia assicurativa è prestata per ogni sinistro di importo rientrante tra un ammontare minimo ed uno massimo, va interpretata nel senso che la nozione di “sinistro”, adottata dalle parti, non possa che essere riferita all’evento di danno considerato unitariamente, e non scomposto nei singoli episodi che ne integrano l’essenza giuridico-economica, rappresentata dalla perdita patrimoniale subita dal danneggiato, senza che assuma rilievo, in proposito, la circostanza del frazionamento dell’unica condotta criminosa, integrante gli estremi della fattispecie a formazione progressiva.).
La fattispecie presa in esame della Suprema Corte riguardava la garanzia per fatti dolosi commessi da persone per le quali l’assicurato doveva rispondere.
Si trattava di furti di beni di modesto valore che il dipendente dell’assicurato doveva invece proteggere.
I sinistri si sono succeduti in tempi diversi e rientravano per valore sotto lo scoperto-franchigia convenuto per ogni sinistro.
La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto gli eventi non garantiti sul presupposto che pur avendo questi commesso molteplici furti, ciascuno di essi aveva causato danni inferiori all’ammontare della franchigia contrattuale.
La Corte di Cassazione, al contrario, unificando i diversi episodi li ha ritenuti come un sinistro unitario, anche se causato da più condotte funzionalmente collegate e frazionate nel tempo.

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