L’Avv. Soave risponde: “Danno biologico terminale” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Danno biologico terminale”

L’Avv. Soave risponde: “Danno biologico terminale”

La giurisprudenza ha elaborato la figura del danno biologico terminale inteso quale compromissione della salute del soggetto in un “apprezzabile lasso temporale” tra lesione e morte, escludendone, dunque, l’ammissibilità in caso di morte immediata.

Danno biologico terminale e danno da lucida agonia sono sottocategorie del “danno terminale” che può essere richiesto quando tra le lesioni e la morte intercorre un tempo fissato convenzionalmente in cento giorni.

La Cassazione, con la sentenza n. 6691/2018, ha negato il riconoscimento del danno morale terminale e ha riconosciuto quello biologico terminale.

La Corte ha specificato che per il danno tanatologico indicato quale danno morale terminale o da lucida agonia “subito dalla vittima per la sofferenza provata nell’avvertire coscientemente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, rileva l’intensità della sofferenza provata a prescindere dall’intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima”.

Nel caso di morte cagionata dalla lesione, quando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un “apprezzabile lasso di tempo”, è risarcibile il danno biologico terminale.

Il danno biologico terminale, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo.

Si evidenzia che il 14 marzo 2018 sono state approvate le nuove “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica e della perdita – grave lesione del rapporto parentale e i relativi criteri”.

Viene, così, ufficializzato il riconoscimento del danno biologico terminale e ne viene riconosciuta la risarcibilità iure proprio alla vittima di lesioni personali il cui decesso sopraggiunga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni.

Tale danno comprende gli aspetti biologici (danno biologico terminale) e di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente (danno da lucida agonia o catastrofale).

Il danno terminale può essere riconosciuto se tra lesioni e morte intercorre un intervallo convenzionale massimo di 100 giorni; esso è negato in caso di morte immediata o verificatasi a brevissima distanza dalle lesioni.

L’”intervallo di tempo apprezzabile” deve essere tale da consentire alla coscienza di assimilare e configurare il rischio della morte.

Il danno terminale può essere risarcito se è provata la percezione della morte imminente da parte del soggetto leso; se invece subito dopo le lesioni il soggetto perde coscienza e va in coma il danno terminale non può essere riconosciuto.

Esso tende a decrescere con il passare del tempo, pertanto per i primi tre giorni il valore risarcitorio massimo è di € 30.000, mentre per i successivi 97 giorni i valori diminuiscono: da € 1.000,00 per il quarto giorno fino a € 98,00 per il centesimo. I valori dal quarto giorno in poi sono personalizzabili in base alle circostanze del caso concreto e alla prova del danno.

Avv. Gian Carlo Soave

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