L'Avv. Soave risponde: Obbligo di salvataggio - Il Broker.it

L'Avv. Soave risponde: Obbligo di salvataggio

  
Domanda: Buongiorno Avvocato, sono titolare di una piccola impresa di trasporti di materiali petrolchimici. A seguito di un incidente che ha comportato interventi di bonifica in un’ area abitata, mi è stato intimato di pagare una rilevante somma. La mia Compagnia rifiuta l’indennizzo, sebbene la ditta sia regolarmente assicurata per il danno ambientale, per violazione dell’obbligo di salvataggio. Esattamente di cosa si tratta ed è legale il rifiuto dall’Assicurazione? Grazie.
 
Risposta: Caro lettore in questa sede posso solo dar conto degli aspetti generali dell’obbligo di salvataggio previsto dall’art. 1914 cod.civ., non avendo sufficienti elementi per esprimere un ponderato parere sulla fattispecie portata all’attenzione.
Premesso ciò, analizziamo l’istituto.
La norma richiamata prevede che l’assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
L’obbligo si salvataggio sorge nel momento in cui si manifestano i primi segnali del sinistro e cessa quanto il danno che ne deriva è definitivo ed irreparabile.
Le spese di salvataggio fatte dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo.
L’assicuratore non è, tuttavia, tenuto a rimborsare le spese fatte dall’assicurato inconsideratamente.
L’art. 1914 cod. civ. pone a carico dell’assicuratore anche i danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati utilizzati inconsideratamente.
Se l’assicurato omette, dolosamente, l’obbligo di salvataggio, perde il diritto all’indennità, mentre se l’inadempimento gli è imputabile a titolo di colpa, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Per accertare il dolo dell’assicurato, occorre la prova della consapevolezza e volontarietà dell’evento, mentre è irrilevante la dimostrazione di un eventuale intento fraudolento volto a danneggiare l’assicuratore. E’ stato ritenuto sufficiente, al fine della prova del dolo, la volontà dell’assicurato di non impedire il sinistro o di non impedirne le conseguenze o, comunque, di trarre un vantaggio da tali omissioni.
L’onere della prova circa l’esistenza del dolo è a carico dell’assicuratore.
Controverso invece è su chi incomba l’onere probatorio in caso di inadempimento colposo.
Per una parte della dottrina l’onere permane a carico dell’assicuratore che deve fornire la prova della colpa, mentre per altra parte, è l’assicurato che deve fornire la prova dell’estraneità all’evento atteso che l’omissione di salvataggio integra gli estremi di un inadempimento contrattuale.
L’obbligo di salvataggio impegna l’assicurato a porre in essere, nei limiti dell’ordinaria diligenza, tutte quelle attività che, al momento, appaiono necessarie per evitare o diminuire il danno.
Il dovere di diligenza richiesto andrà commisurato, secondo un giudizio ex-ante, alla situazione prospettabile fin dai primi segni di pericolo.
Il pericolo non deve essere potenziale ma attuale, secondo un criterio di ragionevole prevedibilità.
L’interesse al non verificarsi del sinistro e al contenimento delle sue conseguenze è comune all’assicuratore e all’assicurato.
L’obbligazione dell’assicuratore di rimborsare le spese a tal fine sostenute, deriva direttamente dalla legge e non è componente dell’obbligazione indennitaria, ma bensì concomitante.
L’intervento dell’assicuratore per le cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica il diritto a contestare la risarcibilità del sinistro anche se ha anticipato le spese di salvataggio. Esse sono dovute anche se non diventa attuale l’obbligazione indennitaria e deve essere adempiuta pure quando il suo ammontare, unito a quello del danno, superi la somma assicurata purché le spese non siano state fatte inconsideratamente.

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