L'Avvocato Soave risponde - Tamponamento a catena: responsabilità e possibilità di risarcimento diretto - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde – Tamponamento a catena: responsabilità e possibilità di risarcimento diretto

DOMANDA: 
Gentile Avvocato: è possibile agire in risarcimento diretto nel caso di tamponamento a catena?
Sandro – Napoli
RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE: 
wpid-Giancarlo-Soave.jpgLa fattispecie proposta dal nostro gentile lettore è senza dubbio la tipologia di sinistro più frequente in materia di  sinistri stradali.
In questa ipotesi non opera il sistema dell’indennizzo diretto, ma occorre richiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, ovvero agire secondo la disciplina dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
Problematica, in queste fattispecie, è proprio l’individuazione del veicolo responsabile del tamponamento multiplo.
A tal fine è necessario innanzitutto distinguere fra tamponamento avvenuto tra veicoli fermi in colonna, magari per ragioni di traffico e tamponamento verificatosi tra mezzi in movimento.
Nel primo caso, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna, dando origine ai successivi tamponamenti
E’ infatti proprio alla compagnia del conducente che ha dato cagione al primo tamponamento che andranno rivolte tutte le richieste risarcitorie.
Tale principio è stato stabilito dalla sentenza numero 1823 del 3 luglio 2008 della Cassazione Civile e più di recente ribadito dalla stessa Cassazione civile, sez. III del 19 febbraio 2013 n. 4021.
Nel secondo caso, ovvero quello riguardante un tamponamento a catena tra veicoli in movimento, vige il principio in base al quale il conducente dell’ultimo veicolo è responsabile dei danni al veicolo che gli sta davanti, il quale, a sua volta sarà responsabile del tamponamento contro il veicolo che lo precede e così via.
Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento,  trova, infatti applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E’ chiaro tuttavia che laddove il veicolo che “sta nel mezzo” sia stato prima tamponato, seppure in movimento, e poi sospinto contro il veicolo antistante a causa della velocità eccessiva del veicolo investitore, sarà indenne da responsabilità: il principio è dunque quello della responsabilità concorrente fatta salva la prova contraria.
Buona settimana.
Avv. Gian carlo Soave – Twitter Avvocato_Soave

0 Comments

Leave A Comment