Avv. Soave risponde:"Esercizio abusivo dell'attività d'intermediazione" - Il Broker.it

Avv. Soave risponde:"Esercizio abusivo dell'attività d'intermediazione"

  
Domanda: Buongiorno Avvocato quali sono le conseguenze per chi esercita l’attività di intermediazione assicurazione in modo abusivo?
 
 
Risposta: L’attività di intermediazione assicurativa è un’attività per lo svolgimento della quale è necessaria l’iscrizione in un apposito registro: Registro Unico degli Intermediari – R.U.I., la cui formazione ed aggiornamento e rimesso all’Ivass.
 
Ai sensi dell’art. 106 cod. ass. l’attività di intermediazione consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione di contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, in caso si sinistri, dei contratti stipulati.
 
Esercitare l’attività d’intermediazione in difetto di iscrizione costituisce un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro centomila (art. 305, 2° comma cod. ass.).
 
Scopo della disposizione di legge è quella di garantire l’accesso all’attività di intermediario assicurativo solo a quei soggetti di cui sia stata valutata la professionalità, competenza, onorabilità, attesa la delicatezza dei compiti attribuiti all’intermediario e l’incidenza del loro operato nel mercato assicurativo.
 
L’attività di intermediazione assicurativa può essere svolta anche da una persona giuridica.
 
In questo caso il reato di esercizio abusivo dell’attività d’intermediazione non può essere contestato alla persona giuridica, ma bensì alla persona fisica che agisce in nome e per conto di essa, in applicazione il d. lgs. 231/2001, trattandosi di delitto commesso nell’interesse della persona giuridica.
 
In sostanza il reato è fatto della società, di cui risponde la persona fisica, che, nell’ambito delle proprie competenze societarie, agisce nell’interesse o a vantaggio dell’ente ed opera come organo e non come soggetto distinto rispetto all’ente.
 
La società quindi risponde per fatto proprio per colpa di organizzazione fondata sul presupposto di non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione dell’illecito penale nell’ambito operativo societario.

0 Comments

Leave A Comment