Quando l’assicuratore non deve pagare le spese di resistenza - Il Broker.it

Quando l’assicuratore non deve pagare le spese di resistenza

Quando l’assicuratore non deve pagare le spese di resistenza

A cura degli Avv.ti Massimiliano Perletti e Federica Bargetto dello studio legale e fiscale Roedl & Partner, dipartimento di contenzioso assicurativo.

In tema di risarcimento del danno, la generica domanda dell’assicurato di condanna dell’assicuratore alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio, in mancanza di ulteriori precisazioni, non può che riferirsi alle spese di chiamata in causa e non alle spese di resistenza, le quali richiedono una espressa domanda.

In questo senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4275 del 16/02/2024.

In particolare, in tale ordinanza, la Suprema Corte ha precisato che l’assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell’assicuratore tre distinte ragioni di credito:

  1. a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
  2. b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l’iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
  3. c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l’assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.

I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi.

In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l’assicuratore anche alle spese sub (b). I due crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi.

Nel caso di specie oggetto della sentenza in commento, l’assicurato aveva chiesto che l’assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna”, aggiungendo: ” in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”, senza ulteriori precisazioni.

Questa domanda, sostiene la Corte di Cassazione nella propria ordinanza, è stata correttamente interpretata dalla Corte d’appello come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese sostenute per resistere alla domanda (spese di resistenza).

Infatti motiva la Suprema Corte:

  1. a) la richiesta di essere tenuto indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna” non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l’obbligo dell’assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l’assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell’assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo – salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo – o di compensazione giudiziale delle spese;
  2. b) la generica domanda dell’assicurato di condanna dell’assicuratore alla rifusione “di spese, diritti ed onorari di giudizio”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.

Per iscriversi all’evento del 5 giugno: Le novità giudiziali per il responsabile ufficio sinistri.

0 Comments

Leave A Comment