La responsabilità professionale del Notaio e le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’assicurazione - Il Broker.it

La responsabilità professionale del Notaio e le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’assicurazione

La responsabilità professionale del Notaio e le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’assicurazione

Il Notaio, in qualità di pubblico ufficiale, deve erogare atti notarili in linea con la volontà delle parti, validi e conformi alla legge, i cui effetti giuridici non siano pregiudicati da vincoli o diritti di terzi (ad esempio ipoteche, pignoramenti, servitù, prelazioni etc), di cui il Notaio non abbia avvertito le parti.

Nell’adempimento delle proprie obbligazioni professionali, il Notaio è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell’obbligazione di mezzi e non di risultato, non può comunque ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito.

Il principio è stato recentemente ribadito in una interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la n. 1514 del gennaio 2024, la quale ha statuito quanto segue: «Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, essendo tenuto a compiere l’attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l’obbligo di informazione e consiglio» (nello stesso senso Cass.15 febbraio 2022, n. 4911). Prosegue la sentenza: “Il compimento dell’attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza degli effetti tipici dell’atto rogato, nonché il risultato pratico perseguito dalle parti, obbliga il notaio non solo a compiere una preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene (nonché, prima ancora, evidentemente, della sua esistenza, specie quando si tratti di diritto reale in re aliena) attraverso l’esame delle risultanze dei registri immobiliari e la loro visura (ex multis, Cass.13/06/2002, n. 8470 ; Cass. 11/01/2006, n. 264; Cass.28/11/2007, n. 24733; Cass. 12/06/2020, n. 11296), ma lo obbliga anche, più incisivamente, a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, acquisendo informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività (Cass. 16/03/2021, n. 7283)”.

Sul punto la sentenza è conforme al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, la stessa però è interessante per quanto conclude (per la verità anche in questo caso in conformità ad altri precedenti sul tema), anche in presenza di inadempimento del Notaio alle proprie obbligazioni contrattuali, in relazione ai rapporti tra il Notaio e la propria Compagnia assicuratrice in punto di spese di resistenza.

Come noto l’art. 1917 codice civile prevede tra l’altro che: “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del Quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.

Nella sentenza in commento la Suprema Corte censurava la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Firenze nella parte in cui, accogliendo la domanda di manleva proposta dal Notaio nei confronti della propria assicurazione, aveva condannato quest’ultima a tenerlo indenne, oltre che delle altre somme che egli avrebbe dovuto corrispondere ai clienti, unicamente delle spese di soccombenza (ovverosia, delle spese processuali sostenute dagli attori vittoriosi, al cui rimborso era stato condannato quale parte soccombente), ma non anche delle spese di resistenza, vale a dire delle spese sostenute per resistere all’azione dei danneggiati, poste a carico dell’assicuratore, nei limiti stabiliti dall’art. 1917, c.c.

Secondo la Suprema Corte, infatti: “l’obbligo di rimborso delle cc.dd. spese di resistenza sorge oggettivamente (sempre che ne sia fornita la prova e nei limiti di quanto effettivamente provato: Cass. 15/9/2023, n. 26683) per la sola circostanza che l’assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa (Cass. 13/10/2022, n.29926)”.

A cura degli Avv.ti Massimiliano Perletti e Federica Bargetto dello studio legale e fiscale Roedl & Partner, dipartimento di contenzioso assicurativo.

 

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