La travagliata vicenda del risarcimento del danno non patrimoniale di non lieve entità e le nuove regole sulle assicurazioni sanitarie - Il Broker.it

La travagliata vicenda del risarcimento del danno non patrimoniale di non lieve entità e le nuove regole sulle assicurazioni sanitarie

Il mondo assicurativo è attualmente interessato da importanti novità.

Da un lato, sembrava che finalmente avrebbe visto la luce la Tabella unica nazionale (Tun) prevista dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni (Cap) per la valutazione economica del danno non patrimoniale da lesioni di grave entità da circolazione stradale e da responsabilità sanitaria, ma per la stessa ci sarà ancora da attendere.

Il Consiglio di Stato con il provvedimento n. 164 del 20 febbraio 2024 ha infatti sospeso il proprio parere consultivo sullo schema di D.p.r. sulla Tabella unica nazionale (Tun), rilevando – tra l’altro – la necessità di una adeguata rinnovazione dell’attività di concertazione interministeriale e che la razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo non deve essere intesa quale ragione per diminuire la pienezza, effettività ed adeguatezza della tutela che va riconosciuta alle vittime di eventi dannosi. Si auspica quindi che i rilievi del Consiglio di Stato possano essere presto superati.

Se quindi su questo lato tutto è fermo, da un altro lato, invece, dopo sette lunghissimi anni, ha visto la luce il decreto ministeriale 232/2023, ovvero il “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”, emanato dal Ministero delle Imprese (Mimit) di concerto con quelli della Salute e dell’Economia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 1 marzo u.s.

Il D.M. è entrato quindi in vigore qualche giorno fa, il 16 marzo u.s.

L’obiettivo del D.M. è quello di tutelare sia gli operatori del settore sia la sicurezza dei pazienti e dei loro eventuali diritti risarcitori in ambito medico-sanitario.

Le novità apportate sono molteplici: tra tutte, rileviamo che con il D.M. diventa definitivo l’obbligo di assicurazione previsto dalla legge 24/2017 e si rende operativo il regime dell’azione diretta del soggetto di cui all’art. 12 della legge, così che i danneggiati potranno rivolgersi direttamente alle compagnie assicuratrici per ottenere il risarcimento del danno, al pari di quello che già avviene per le RC auto.

Ciò si verificherà certamente per i futuri sinistri coperti da polizze di nuova emissione, in relazione ai sinistri verificatisi prima del 16 marzo e coperti da polizze “di vecchia emissione” così non dovrebbe essere, ma è certo che sul tema potranno aprirsi le porte ad interessanti e purtroppo contrastanti pronunce dei tribunali di merito.

L’art. 18 del D.M., sulla disciplina transitoria, prevede poi che gli assicuratori debbano adeguare i contratti di assicurazione in conformità “ai requisiti minimi” previsti dal Regolamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

La garanzia assicurativa, recita l’art. 5 del D.M., dovrà essere prestata nella forma “claims made”, operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.

Quello che è certo, prima facie, è che l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa potrà dare luogo a rilevanti problemi operativi, soprattutto nei casi in cui la copertura assicurativa non sia integrale ma preveda una compartecipazione al rischio da parte dell’azienda sanitaria.

A cura degli Avv.ti Massimiliano Perletti e Federica Bargetto, Roedl & Partner Milano, dipartimento di contenzioso assicurativo.

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