L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica”

La Cassazione, con ordinanza n. 20339/2020, ha ribadito che per dimostrare il danno alla salute c.d. micro-permanente patito a seguito di un sinistro stradale sono utilizzabili tutti i criteri medico-legali.

Nel caso in oggetto, un conducente e il trasportato erano state vittime di un tamponamento: il giudice adito per ottenere il risarcimento dei danni subiti aveva negato la risarcibilità del danno biologico permanente non strumentalmente accertato.

Conclusione in contrasto con la tesi della giurisprudenza più recente secondo la quale il danno alla salute può essere provato con fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali.

E’ danno biologico quello “suscettibile di accertamento medico legale” la cui esistenza sia dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni ma sulla base di una corretta “criteriologia accertativa medico-legale” che non si limita a considerare la storia clinica documentata della vittima, ma ricorre all’analisi della “vis lesiva” e della sintomatologia, all’esame obiettivo, alla statistica clinica.

La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ribadisce, pertanto, che l’accertamento del danno alla persona deve applicare i criteri medico-legali fissati: esame obiettivo (criterio visivo); esame clinico; esami strumentali.

Il Tribunale, invece, ha negato che un danno micro-permanente possa essere accertato e quindi risarcito in assenza di diagnostica strumentale, con conseguente violazione dell’art. 138 Codice Assicurazioni.

Avv. Gian Carlo Soave.

 

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