L’Avv. Soave risponde: “Avvocato e sanzione disciplinare” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Avvocato e sanzione disciplinare”

Con sentenza n. 198/2021, il CNF ha irrogato la sanzione dell’avvertimento all’avvocato rimasto assente alle udienze di primo e secondo grado, dopo aver assunto la difesa dell’imputato.

Al legale veniva contestata la violazione dei doveri di lealtà, correttezza, dignità, decoro, diligenza e competenza per essere mancato alle udienze del processo senza nominare sostituti processuali. Con la conseguenza che durante il processo, conclusosi con la condanna dell’imputato, quest’ultimo si era visto costretto ad avvalersi della difesa del difensore di ufficio. L’avvocato era stato, altresì, ritenuto responsabile per non avere presentato istanza di misura alternativa alla detenzione, dopo aver ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna.

Il legale impugnava davanti al CNF la decisione del Consiglio Distrettuale che lo aveva sanzionato con la censura, sostenendo di avere mandato alle udienze dei sostituti, i quali non si erano potuti qualificare tali in quanto all’epoca dei fatti non esisteva ancora la delega orale. Secondo il legale, sarebbe questa la ragione in forza della quale il Tribunale non aveva dichiarato la rinuncia o l’abbandono della difesa nominando un difensore d’ufficio per l’intero processo, limitandosi a nominare difensori di ufficio, ex art. 97 comma 4 c.p.p., per le singole udienze.

Secondo il CNF la nomina dei difensori di ufficio confermerebbe, invece, che l’avvocato non si sia preoccupato di farsi sostituire in udienza da propri sostituti processuali, specie se si consideri che la mancata partecipazione alle udienze non era stata occasionale ma si era protratta per tutto il processo.

Quanto alla mancata richiesta di misure alternative alla detenzione, l’avvocato sosteneva di non avere più rapporti con il cliente dopo la condanna in appello e di averlo invitato a rivolgersi ad un avvocato cassazionista, non essendo egli abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori. Secondo il Consiglio di disciplina l’avvocato avrebbe potuto indicare, nell’istanza di sospensione dell’esecuzione, il domicilio presso il proprio studio legale. Di diverso avviso il CNF secondo cui, essendo l’elezione di domicilio atto della parte e non del difensore, in mancanza di contatto con l’assistito e difettando l’elezione di domicilio presso l’avvocato, questi non avrebbe potuto presentare la domanda per una misura alternativa alla detenzione.

Il CNF ha, quindi, riformato la decisione del Consiglio di Disciplina ed ha applicato all’avvocato la sanzione dell’avvertimento.

 Avv. Gian Carlo Soave.

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