L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica”

Con sentenza n. 29760/2022, la Cassazione ha stabilito che il dies a quo della prescrizione per l’azione di risarcimento del danno da “malpractice medica” decorre da quando si ha percezione della malattia e non da quando essa si aggrava.

Nel caso in esame, un uomo veniva sottoposto ad intervento chirurgico durante il quale i sanitari gli cagionavano per colpa una lesione neurologica; da qui la necessità di una seconda operazione. Il paziente conveniva in giudizio la ASL responsabile chiedendo il risarcimento di danni derivanti da malpractice medica.

In entrambi i gradi di giudizio veniva rigettata la suddetta domanda ritenendosi decorso il termine di prescrizione del diritto a risarcimento del danno in quanto, essendo confermata la lesione provocata dai medici nel primo intervento (1991) anche in occasione del successivo intervento (1992), il paziente già all’epoca “avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, comprendere la rilevanza e l’estensione naturalistica e giuridica della lesione per azionare il giudizio risarcitorio”.

Il paziente ricorre in Cassazione lamentando l’omessa motivazione su un fatto decisivo e la falsa applicazione del principio della “normale diligenza dell’uomo medio”, in relazione alla decorrenza dei termini di prescrizione. Più precisamente, il ricorrente afferma che nel 1992 non avrebbe potuto attivare, con l’ordinaria diligenza, l’azione risarcitoria non essendovi all’epoca alcun segnale di correlazione con l’intervento dell’anno precedente.

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo consolidato il principio di diritto secondo il quale “il termine di prescrizione diretto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli articoli 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.”

Essi ritengono che il ricorrente – individuando la decorrenza del termine non nel 199,2 ma negli anni 2016/2017 in cui si è verificato l’aggravamento delle sue condizioni di salute – abbia formulato un apprezzamento riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Avv. Gian Carlo Soave.

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