L’Avv. Soave risponde: “responsabilità Medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “responsabilità Medica”

Con sentenza n. 45602/2021, la Cassazione ha stabilito che è responsabile per il decesso del paziente il medico del pronto soccorso che non ha effettuato gli approfondimenti diagnostici necessari (diagnosi differenziale).

Nel caso in esame, un medico veniva condannato in primo grado per omicidio colposo, in quanto non aveva eseguito sul paziente, dopo un esame obiettivo superficiale, ulteriori controlli diagnostici che avrebbero evitato il decesso dell’uomo. In appello il medico viene assolto.

Le parti civili ricorrono in Cassazione lamentando che la Corte di Appello non abbia correttamente interpretato la norma che prevede il reato di omicidio colposo. Inoltre, deducono carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza (esclusione del nesso di causalità).

Secondo gli Ermellini il ricorso è fondato: il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se con i dati a disposizione il medico avrebbe potuto influenzare il corso degli eventi e avrebbe dovuto procedere alla diagnosi differenziale, in quanto è “obbligo del medico valutare tutte le possibili ipotesi diagnostiche connesse a una determinata sintomatologia, soprattutto nel caso in cui i sintomi possano essere indicativi di diagnosi di maggiore gravità rispetto a quella più evidente.”

La Corte di Appello, invece, ha condiviso i dati dei consulenti e ha motivato in modo contraddittorio in quanto nonostante i consulenti di parte e del PM abbiano affermato “la sussistenza di tutte le condizioni per una diagnosi differenziale previo esame emocromocitometrico o ultrasonografia ed esame ecografico, i giudici di appello hanno immotivatamente tratto la conclusione che neppure vi fosse certezza circa la possibilità di una diagnosi differenziale.”

Avv. Gian Carlo Soave.

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