L’Avv. Soave risponde: “responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “responsabilità medica”

Con sentenza n. 1936/2023, la Cassazione ha stabilito che, ai fini della responsabilità della struttura sanitaria per danni al paziente, va provato il nesso di causalità tra l’omessa informazione circa una tecnica innovativa alternativa all’intervento chirurgico eseguito con tecnica obsoleta e il danno.

Nella fattispecie, il paziente conveniva in giudizio la struttura sanitaria chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito a seguito di un’operazione che aveva comportato conseguenze permanenti e necessità di terapia continua domiciliare.

In primo grado, l’istanza trovava accoglimento; in appello, la Corte la rigettava affermando che l’intervento fosse stato eseguito con diligenza e ravvisava la colpa del medico nel non avere informato il paziente circa l’esistenza di altra tecnica operatoria.

Secondo la Cassazione, la sentenza di secondo grado ha violato i principi in punto nesso causale tra condotta colposa ed evento di danno in quanto ha ritenuto che l’unica condotta ascrivibile al medico fosse l’omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche: “Se l’omessa informazione fu l’unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l’esistenza d’un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno. Per affermare che l’omessa informazione fu causa materiale dell’evento di danno la Corte d’appello avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l’omessa informazione e l’evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l’azione che invece mancò”.

Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare quale decisione avrebbe assunto il paziente se informato della possibilità di scegliere tra le due tecniche operatorie: gli Ermellini, pertanto, cassano la sentenza con rinvio essendo “mancato l’accertamento della causalità della colpa, ossia dello specifico nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l’evento dannoso“.

Avv. Gian Carlo Soave.

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