L’Avv. Soave risponde: “Notifica della Multa” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Notifica della Multa”

Con sentenza n. 613/2021, il Giudice di Pace di Alessandria ha stabilito che il termine indicato dall’art. 204 C.D.S. va inteso come requisito di legittimità.

Nel caso in esame, un soggetto aveva impugnato il verbale con cui gli era stata contestata una violazione del Codice della Strada in tema di marcia vietata. L’impugnazione veniva respinta e, conseguentemente, veniva notificata a carico del trasgressore l’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione.

Poiché, però, l’ordinanza veniva notificata oltre il termine di 150 giorni previsto dall’art. 204 comma 2 C.D.S., il ricorrente impugnava anche questo atto chiedendone l’annullamento. La convenuta Prefettura sosteneva che il termine in oggetto fosse da considerare ordinatorio e che quindi il suo mancato rispetto non inficiasse la validità dell’atto.

Secondo il Giudice di Pace adito, invece, sebbene il termine in oggetto non sia qualificato come perentorio, va inteso come requisito di legittimità dell’atto da notificare.

L’art. 204 C.D.S. impone che la notifica del provvedimento prefettizio avvenga entro un determinato termine, che va considerato requisito di legittimità dell’attività sanzionatoria.

Il ricorso trova, quindi, accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento del Prefetto per illegittimità dell’ordinanza notificata oltre il termine e delle sanzioni ivi previste a carico del trasgressore.

Avv. Gian Carlo Soave.

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