L’Avvocato Soave risponde: “Responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avvocato Soave risponde: “Responsabilità medica”

L’Avvocato Soave risponde: “Responsabilità medica”

La Cassazione, con sentenza n. 18813/2021, ha affermato che il rapporto di “spedalità” si configura come rapporto contrattuale autonomo e tipico tra paziente e ospedale, tale per cui la struttura si impegna a fornire un’assistenza sanitaria completa che comprende prestazione medica principale ed obblighi di protezione accessori.

Nel caso in esame una donna, dopo essere stata sottoposta a trasfusione in ospedale, aveva contratto un’infezione da Epatite C che il Ministero della Sanità riconosceva essere dipesa dalla trasfusione.

Ella, dunque, chiedeva all’ospedale il risarcimento dei danni subiti e la relativa istanza trovava accoglimento da parte del Tribunale. La sentenza veniva impugnata dall’Assessorato Regionale alla Salute della Regione che contestava la propria legittimazione passiva evidenziando quella del Ministero della Salute quale ente preposto ai controlli sul sangue. Il gravame veniva accolto.

La donna ricorre in Cassazione affermando che, essendo stata invocata la responsabilità contrattuale dell’ospedale, quest’ultimo avrebbe dovuto provare il proprio esatto adempimento per andare esente da responsabilità.

Secondo la Suprema Corte erroneamente è stata esclusa la legittimazione passiva dell’USL per non avere considerato che l’appellante non aveva contestato la responsabilità contrattuale dell’ospedale riconosciuta in primo grado.

Inoltre, si rammenta che la responsabilità extracontrattuale del Ministero non esclude quella contrattuale della struttura e dei medici: la legittimazione passiva circa le domande risarcitorie sussiste, infatti, sia nei confronti del Ministero, ex art. 2043 c.c., che nei confronti della struttura e del personale sanitario, ex artt. 1218 e 1228 c.c.

Se l’ospedale avesse provato di avere agito con diligenza qualificata avrebbe potuto andare esente da responsabilità in quanto non obbligato – non essendo autonomo centro trasfusionale – a svolgere controlli sulle sacche di sangue ricevute da un centro trasfusionale che già aveva esercitato tutti i controlli richiesti.

Nessuna verifica è stata effettuata nel caso in esame su come le sacche di sangue risultato infetto fossero state acquisite (se tramite la struttura pubblica competente) e se e da chi fossero stati eseguiti i controlli previsti dalla legge. Il ricorso trova, quindi, accoglimento.

Avv. Gian Carlo Soave

0 Comments

Leave A Comment