L’Avvocato Soave risponde: “Avvocato e sospensione” - Il Broker.it

L’Avvocato Soave risponde: “Avvocato e sospensione”

Con sentenza n. 41990/2021, la Cassazione ha stabilito che commette un illecito disciplinare e va, quindi, sospeso, l’avvocato che agendo in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subìto dai suoi clienti, afferma che gli stessi sono stati assolti quando, invece, sono stati prosciolti per ragioni processuali (assenza di querela).

Nel caso in esame, un avvocato era stato sospeso dall’attività professionale in quanto ritenuto responsabile della violazione del dovere di verità per aver dichiarato che i suoi assistiti erano stati assolti invece che prosciolti. Secondo il C.N.F è, infatti, dovere dell’avvocato “non rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza”.

Il legale ricorre in Cassazione lamentando l’illegittimità della sanzione irrogatagli in quanto lo stesso non era consapevole della falsità della dichiarazione resa e non aveva la volontà di compiere l’azione contestatagli, dettata dall’aver ritenuto erroneamente equivalenti i termini assoluzione e proscioglimento. Inoltre, contesta la sanzione poiché l’errore in cui è incorso priva del dolo la condotta addebitata.

Secondo gli Ermellini il ricorso è infondato: come ritenuto dal C.N.F “la qualifica professionale dell’incolpato non consente di supportare la tesi dell’errore nell’uso dell’espressione assoluzione in luogo di proscioglimento, essendo il (…), peraltro, ben consapevole della relativa differenza, per aver prestato adesione alla derubricazione del reato che ha comportato il proscioglimento per assenza della condizione di procedibilità.”

Ed ancora, la sanzione è stata irrogata vista la gravità della condotta dell’avvocato in relazione alla quale la Suprema Corte non può esprimersi essendosi già pronunciato il CNF sull’adeguatezza della sanzione da applicare.

Avv. Gian Carlo Soave.

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