L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica”

Con sentenza n. 32971/2022, la Cassazione ha stabilito che non è dovuto il risarcimento del danno al paziente colpito da ictus dopo un intervento chirurgico, anche se è incerta la causa, in quanto manca la prova del nesso causale tra inadempimento dei medici e danno subito.

Nel caso in oggetto, veniva diagnosticata ad un uomo un’embolia cerebrale a seguito di una operazione: il paziente, ritenendo che detta embolia fosse stata provocata dalla imperita esecuzione dell’intervento, conveniva in giudizio l’ospedale e chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte di Appello riteneva, alla luce delle risultanze della C.T.U. svolte nel primo grado di giudizio, che l’ictus fosse stato una complicanza imprevedibile e non evitabile.

Il paziente ricorre in Cassazione, lamentando il mancato licenziamento di nuova C.T.U. in secondo grado, il mancato accertamento del nesso tra intervento chirurgico e ictus e l’assenza di motivazione su una nuova C.T.U. e una nuova istruttoria.

La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando che, pur restando incerta la causa dell’ictus, il paziente – sul quale grava la prova del nesso causale tra danno subito e inadempimento dei sanitari – non ha provato la condotta negligente che ha causato il danno alla salute.

 

    Avv. Gian Carlo Soave.

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