L'Avv. Soave risponde: "Stato d'ebbrezza" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Stato d’ebbrezza”

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Con sentenza n. 44947/2021, la Cassazione ha stabilito che commette il reato di guida in stato di ebbrezza il conducente che guida di notte, in un centro abitato, in stato di alterazione causato dall’alcool per avere assunto uno sciroppo per la tosse e/o colluttorio ad alta componente alcolica, dovendo egli accertarsi dell’incidenza di questi prodotti sulla capacità guida.

In primo e secondo grado, il soggetto veniva ritenuto responsabile per la violazione dell’art. 186 comma 2 lett. B) C.D.S.

L’uomo ricorre in Cassazione evidenziando che l’alterazione del tasso alcolemico è stata provocata dall’assunzione di farmaci e/o colluttorio. Inoltre, lamenta che non è stata assunta la prova relativa alla richiesta di perizia sul collutorio per dimostrarne la capacità d’incidere sullo stato di ebbrezza e che non sia stata esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Gli Ermellini rigettano il ricorso in quanto i motivi sollevati riguardano questioni esaminate e respinte in sede di appello.

Già nel merito, infatti, era stato accertato che il medicinale non poteva in alcun modo incidere sul valore alcolemico, inoltre “l’elemento psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell’assunzione con la circolazione stradale.”

Quanto al mancato espletamento di una perizia, si rileva che ciò non possa configurarsi quale motivo di ricorso in Cassazione, non trattandosi di prova decisiva, ma di prova rimessa alla discrezionalità del giudice.

Infine, non è stata riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto, stante la pericolosità della condotta dell’imputato, che guidava in stato di ebbrezza di notte e in un centro abitato.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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