L'Avvo. Soave risponde:"Responsabilità medica" - Il Broker.it

L’Avvo. Soave risponde:”Responsabilità medica”

La Cassazione, con ordinanza n. 17696/2020, ha stabilito che la struttura sanitaria deve garantire la sterilità sia delle attrezzature chirurgiche che di tutto l’ambiente in cui si svolge l’operazione.

La responsabilità contrattuale gravante sulla struttura sanitaria nei confronti dei pazienti che si sottopongono a un’operazione comporta il rispetto di varie obbligazioni, tra cui  garantire che siano sempre sterili sia le attrezzature chirurgiche che gli ambienti operatori.

La struttura sanitaria è chiamata a rispondere, in relazione alle infezioni batteriche, anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si avvale ai sensi dell’art. 1228 c.c., in quanto non è il chirurgo a essere onerato del compito di sterilizzare la sala operatoria e i ferri chirurgici.

Nel caso in oggetto, la paziente aveva contratto lo stafilococco aureo, un batterio di frequente origine nosocomiale che resiste in maniera particolare agli antibiotici.

Ciò comporta l’obbligo per la struttura sanitaria di prestare particolare attenzione a che tutto l’ambiente operatorio sia sterile, non essendo tale infezione né eccezionale né prevedibile con difficoltà.

Spetta, pertanto, alla struttura sanitaria provare di aver fatto tutto il necessario per garantire la perfetta igiene della sala operatoria.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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