L'Avv. Soave risponde:"Responsabilità del Conducente" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”Responsabilità del Conducente”

Responsabilità del conducente
La Cassazione, con sentenza n. 10342/2020, ha stabilito che la condotta di chi fa manovra col proprio veicolo su proprietà altrui non integra il reato di invasione arbitraria di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p., dovendo la permanenza sul bene immobile altrui protrarsi nel tempo e per una durata apprezzabile.
Nel caso in esame un soggetto era stato condannato per il delitto di cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) per avere fatto, in due occasioni, manovra con lo scooter nel cortile di proprietà altrui, nonostante espresso divieto in tal senso.
L’imputato ricorre in Cassazione, evidenziando che l’art. 633 c.p. richiede “una stabile e apprezzabile insistenza fisica dell’agente sul fondo altrui e non già un accesso meramente occasionale”.
Secondo la Suprema Corte, la Corte d’Appello ha errato a condannare ex art. 633 c.p. l’imputato nonostante l’occasionalità della condotta.
Detta norma, infatti, punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032,00 euro “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”.
Ricorre, quindi, la fattispecie di invasione di terreni o edifici quando la permanenza sull’altrui bene immobile si protragga nel tempo e per una durata apprezzabile, non momentanea, anche se non è necessario che l’agente rimanga stabilmente sui luoghi, purchè la condotta sia volta ad occupare l’immobile o a trarne in altro modo profitto.
Nel caso in oggetto è stato riconosciuto il carattere occasionale ed episodico dell’accesso dell’imputato nel terreno delle parti civili.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
            
Avv. Gian Carlo Soave.

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