L’Avv. Soave risponde:”responsabilità conducente” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”responsabilità conducente”

La Cassazione, con sentenza n. 121/2020, ha ribadito il principio per cui chi è alla guida di un mezzo deve averne padronanza e prevedere le condotte imprudenti altrui. 

Nel caso in esame l’imputato – che aveva investito il conducente di un veicolo mentre effettuava una manovra di svolta senza rispettare la precedenza – era stato condannato per omicidio colposo per mancato rispetto dei limiti di velocità. 

In secondo grado veniva confermata la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato alla pena sospesa di otto mesi di reclusione, con sospensione della patente di guida per sei mesi, per il reato di cui all’art. 589 c.p. perché per imprudenza, imperizia, negligenza e violazione di legge, aveva cagionato la morte di un altro automobilista. 

L’imputato ricorre in Cassazione sollevando tre motivi: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante un interrogatorio al momento del sinistro e il giorno successivo, non qualificabili dichiarazioni spontanee come affermato dai giudici di merito; l’inefficacia prescrittiva del cartello con il limite di velocità dei 50 km orari per essere lo stesso “ubicato prima di ben due interruzioni della continuità della via, rappresentate da due intersezioni con strade di accesso a proprietà private” per cui sul luogo del sinistro doveva ritenersi vigente all’epoca dell’occorso il limite dei 90 km orari; mancato giudizio contro-fattuale sulle effettive circostanze, poiché il G.I.P ha attribuito rilevanza alle conclusioni del P.M, secondo cui l’incidente non si sarebbe verificato se l’imputato avesse rispettato il limite dei 50 km orari.

Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile: i motivi sollevati sono gli stessi proposti in sede d’appello, con conseguente illegittimità degli stessi; valide ed utilizzabili sono da ritenersi le dichiarazioni rese dall’imputato alla Polizia Giudiziaria; l’eccesso di velocità era emerso anche dalla consulenza tecnica operata dal pubblico ministero. 

Gli Ermellini affermano, quindi, che “l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa”. “La disciplina della circolazione stradale (…) contiene norme che estendono l’obbligo di attenzione e di prudenza, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari, come nel caso degli artt. 141, 145 e 191 che tratteggiano obblighi di vasta portata anche perché le condotte imprudenti in tale ambito sono così frequenti da rappresentare un rischio tipico, prevedibile, da governare, nei limiti del possibile.

           

             Avv. Gian Carlo Soave.

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