L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Pedone e responsabilità del conducente" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Pedone e responsabilità del conducente"

Soave

La Cassazione, con sentenza n. 30388/2017, ha stabilito che, in caso di investimento di un pedone, accertare che questi abbia tenuto un comportamento colposo non sempre è sufficiente ad affermare la sua esclusiva responsabilità per il sinistro, ma è necessario che l’investitore, per essere esonerato da responsabilità, vinca la presunzione di colpa a suo carico di cui all’art. 2054 comma 1 c.c.

L’automobilista deve, quindi, provare che l’anomalia della condotta del pedone non era ragionevolmente prevedibile e di aver adottato tutte le cautele possibili nel caso concreto.

Nella fattispecie una bambina era stata investita da un vicino mentre giocava con il proprio triciclo nel cortile condominiale ed era morta a seguito dell’occorso.

Nel merito era stata esclusa la responsabilità dell’investitore.

Gli Ermellini hanno, invece, ritenuto che nel caso in oggetto avrebbe dovuto essere applicato il primo comma dell’art. 2054 c.c., ricostruendo l’evento non solo dal punto di vista della bimba investita ma anche tenendo conto delle manovre di emergenza e della condotta dell’investitore nella situazione specifica.

La Corte di Appello aveva valutato solo su alcuni elementi che, a suo parere, dovevano essere attribuiti alla bambina e non aveva considerato la condotta del conducente.

La presunzione di responsabilità esclusiva di quest’ultimo non è stata superata: spetta, dunque, alla Corte tornare sulla vicenda per un esame più corretto degli elementi rilevanti.

 

Avv. Gian Carlo Soave.

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