L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Contrassegno assicurativo” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Contrassegno assicurativo”

Giancarlo Soave


Con sentenza n. 2768/2018 il Giudice di Pace di Palermo ha stabilito che la sanzione ex art. 180 comma 8 C.d.S. si applica – in coordinamento con l’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 – solo se l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia in grado di verificare l’esistenza del documento richiesto.
Nel caso in oggetto una signora non si presentava presso gli uffici della P.A. ove era stata convocata per esibire il certificato di assicurazione del proprio veicolo, non rinvenuto al momento dell’accertamento e, conseguentemente, veniva redatto e notificato verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 180 comma 8 C.d.S. il quale indica i documenti che i conducenti dei veicoli a motore devono avere con sé.
La signora proponeva opposizione sostenendo l’illegittimità della sanzione per violazione dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, in quanto la P.A. avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il documento.
Più specificamente, l’esistenza di copertura assicurativa – grazie alla dematerializzazione del contrassegno assicurativo – può rilevarsi dalla consultazione di un pubblico registro cui le forze dell’ordine sono collegate telematicamente.
In particolare il testo dell’art. 43 recita: “Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa l’indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
La ricerca d’ufficio è, dunque, un comportamento imposto alla P.A. in forza del principio del buon andamento dell’amministrazione, di efficienza e di celerità dell’azione amministrativa.
Il Giudice di Pace, ritenendo che la P.A. non abbia dimostrato l’impossibilità di verificare attraverso i pubblici registri l’effettiva esistenza del documento richiesto, ha accolto il ricorso della ricorrente.
             Avv. Gian Carlo Soave.

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