L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Guida in Stato di ebbrezza” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Guida in Stato di ebbrezza”

Domanda: Gentile Avvocato, mi può fornire alcuni chiarimenti sulla c.d. “ guida in stato di ebbrezza”? 
Risposta:  La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39811/2017, ha stabilito che lo stato di ebbrezza del conducente uscito di strada è dimostrabile anche solo attraverso prelievo del sangue effettuato a scopi terapeutici a seguito del ricovero in ospedale a causa dell’incidente.
La prova dello stato di ebrezza non richiede, quindi, particolari garanzie e le analisi del sangue possono essere confermate attraverso modalità diverse rispetto a controanalisi, quali la ricostruzione della dinamica del sinistro nel quale il conducente ubriaco è rimasto coinvolto.
La difesa del conducente aveva sostenuto che quest’ultimo non fosse stato avvisato circa la facoltà di essere assistito da un legale prima di essere sottoposto a prelievo ematico e che non era stato dimostrato che l’esame del sangue fosse stato condotto nel rispetto dei protocolli sanitari.
La Suprema Corte ha ritenuto dette doglianze irrilevanti in quanto l’esame del sangue effettuato in esecuzione di protocolli ordinari di pronto soccorso non è considerato un atto di polizia giudiziaria indifferibile e urgente qualora non sussistano indizi di reità a carico del soggetto coinvolto nell’incidente e, conseguentemente, non vi è né la necessità di avvisare il soggetto della facoltà di farsi assistere da un legale né è richiesto un consenso preventivo.
La condanna è stata confermata.
Avv. Gian Carlo Soave.

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