LE “RESPONSABILITA’” DEL TERREMOTO - Editoriale Avv. Gian Carlo Soave - Il Broker.it

LE “RESPONSABILITA’” DEL TERREMOTO – Editoriale Avv. Gian Carlo Soave

Editoriale Avv. Gian Carlo Soave.
La notizia del terremoto del 24 agosto scorso mi ha suscitato profondo dispiacere per le persone colpite, ma mi ha anche fatto montare una gran rabbia.
Quando si verifica una calamità naturale si piangono i morti, ci si immedesima per un po’ nell’altrui sciagura ma poi, progressivamente, la vicenda viene dimenticata ed i problemi restano a chi li ha.
In Italia, infatti, spesso accade che l’unica legge sia quella della gestione dell’emergenza.
Arriva, però, il momento in cui bisogna rimboccarsi le maniche e prendere delle decisioni concrete. Mi riferisco alla ricostruzione, ai risarcimenti, alla regolamentazione delle conseguenze dei disastri naturali.
Ad oggi, lo Stato Italiano si accolla le spese per l’emergenza e la ricostruzione – mediante la legislazione d’urgenza e la dichiarazione dello stato di calamità naturale – con tutto quello che ne consegue sulle relative tempistiche e sulla spesa pubblica, in una ciclica alternanza di proposte che vanno dall’assicurazione obbligatoria sulla casa agli sgravi fiscali per chi si assicura contro il terremoto.
Già nel 2005 con il Governo Berlusconi ed ancora nel 2012 con il Governo Monti si tornò a parlare di assicurazioni volontarie.
Il sisma di quell’anno in Emilia travolse, però, ogni progetto.
Ed ecco, immediato, il confronto con il resto dell’Europa dove sono soprattutto le Compagnie di Assicurazioni che tutelano questi rischi e che quindi coprono le spese.
In Germania, Gran Bretagna e Belgio l’assicurazione è volontaria; in Spagna e Francia è semi-obbligatoria con tariffari regolati dallo Stato e con la previsione di sgravi fiscali.
In Turchia e Nuova Zelanda la sottoscrizione della polizza è obbligatoria.
Proprio un paio di giorni fa è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il c.d. “Decreto Legge Terremoto” contenente misure urgenti per l’incentivo della ripresa economica e per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma della scorsa estate.
I punti fondamentali del decreto, che consta di cinquantatre articoli, riguardano la moratoria, la ricostruzione, l’indennizzo.
I versamenti e gli adempimenti tributari saranno sospesi fino al 30 settembre 2017 con ripresa dei pagamenti a rate senza sanzioni ed interessi.
La ricostruzione delle opere pubbliche avrà luogo grazie al mutuo concesso dalla BEI che sarà rimborsato annualmente dallo Stato.
Sono previsti anche finanziamenti agevolati a venticinque anni per i privati, con la particolarità che i criteri attuativi della ricostruzione privata – da realizzare con miglioramenti ed adeguamenti sismici – sono affidati al Commissario Straordinario per la ricostruzione Vasco Errani.
E’ altresì previsto un rimborso del 100% in favore dei privati che hanno subito danni dal terremoto- per tutte le abitazioni comprese le seconde case – con condizioni vincolanti per ottenerlo.
La particolarità consiste nel fatto che il cittadino non verrà personalmente risarcito, ma sarà lo Stato a pagare direttamente le aziende – inserite nella “White list” (ovverosia in regola con gli adempimenti di legge) – incaricate della ristrutturazione.
In tal modo, il cittadino non dovrà sostenere alcun anticipo.
Come intuibile, il problema maggiore riguarderà sicuramente il reperimento delle risorse: sono in corso trattative del Governo con Bruxelles per allargare il margine di flessibilità dell’indebitamento sul Pil, al fine di includervi la ricostruzione.
Che dire, dunque, se non auspicare che da quest’ultimo evento catastrofico si colga l’occasione per decidere qualcosa di concreto in tema di assicurazioni contro i terremoti.
Ad oggi la scelta di assicurare la propria abitazione è facoltativa, soprattutto per una questione economica: più la zona è a rischio sismico, più i costi aumentano, anche in considerazione del fatto che moltissimi immobili non sono stati costruiti con tecniche antisismiche.
Sicuramente, però, una polizza contro il terremoto garantisce un rimborso effettivo dei danni e delle spese di alloggio di cui si dovesse avere bisogno nel caso di assenza forzata dalla propria abitazione durante il periodo di messa in sicurezza del proprio immobile.
Naturalmente, si deve prestare attenzione alle eventuali franchigie e/o esclusioni previste nel contratto, anche perché il rischio è di non arrivare a garantire le aspettative del cliente che, nell’ipotesi di perdita del bene, si aspetta la ricostruzione dell’abitazione.
Ed ancora, si raccomanda di esaminare attentamente il rischio effettivamente coperto (rischio stabilità, rischio crollo) nonché il tipo di fabbricato (in muratura, antisismico, “distrutto” o “con danno che ne compromette la stabilità”) preso in considerazione dalla polizza.
Si precisa che la polizza terremoto è solitamente operativa trascorsi quindici giorni dalla stipula del contratto allo scopo di evitare che durante un evento sismico si corra ai ripari stipulando l’assicurazione per ottenere il risarcimento.
Nell’auspicio che una decisione venga quanto prima adottata, si ritiene che un’equa soluzione potrebbe consistere nell’utilizzare un sistema misto pubblico-privato tale per cui lo Stato contribuirebbe garantendo il proprio intervento fino ad un limite prestabilito, con l’impegno, dunque, di indennizzare la maggior parte dei sinistri, mentre la Compagnia di Assicurazioni dovrebbe intervenire nei casi in cui l’indennizzo superi una determinata cifra.
Avv. Gian Carlo Soave
 

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