L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Spese di c.t.u. e Polizza Tutela Legale" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Spese di c.t.u. e Polizza Tutela Legale"

Domanda: Spese di c.t.u. e tutela legale.
Risposta: La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con sentenza n. 17739/2016, in tema di compensazione delle spese di c.t.u., ha affermato che il giudice di merito può compensare in tutto o in parte le spese di c.t.u. che rientrano fra i costi del processo suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.
Il giudice che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta una “variante verbale della tecnica di compensazione” espressa per frazioni dell’intero ex art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte del tutto vittoriosa.
Si evidenzia che in giurisprudenza vi sono due contrapposti orientamenti.
Secondo il primo, la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del consulente tecnico d’ufficio, violerebbe l’art. 91 c.p.c. in quanto neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, né rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali (cfr. Cass. nn. 6301/07 e 14925/10).
Ed ancora si è affermato che, disposta la compensazione delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali tra parte totalmente vittoriosa e parte soccombente delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d’ufficio, in quanto tale statuizione, ponendo una parte di dette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, violerebbe il principio dell’articolo 91 c.p.c., che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa (Cass. nn. 6432/02, 3237/00 e 6228/92).
Secondo l’altro orientamento, compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della c.t.u. in quote uguali tra parte soccombente e parte totalmente vittoriosa, senza violare il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, in quanto la compensazione non comporta condanna, ma solo esclusione del rimborso. Ciò, considerato altresì che la c.t.u. si configura, soprattutto quale ausilio al giudice da parte di un suo collaboratore esterno, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l’ausiliare compie nell’interesse generale della giustizia e, pertanto, nell’interesse comune delle parti (Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e 2858/99).
La Cassazione ha aderito a quest’ultimo orientamento, ritenendo corretta l’equiparazione delle spese di c.t.u. agli altri costi del processo suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., affermando altresì che la compensazione delle spese di c.t.u. non comporta a carico della parte totalmente vittoriosa il pagamento delle spese processuali che sarebbe, dunque, inammissibile.
Alla luce di quanto sopra, si ricorda, quindi, l’utilità dell’assicurazione di Tutela Legale, ovverosia “ quel contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali, o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti” purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
Oggetto della garanzia è, dunque, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria a tutela dell’assicurato prestata dalla Compagnia direttamente o attraverso legali fiduciari. Più precisamente, a titolo esemplificativo, la tutela legale copre: le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso, del perito-consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, eventuali spese notarili, spese liquidate in favore di controparte in caso di soccombenza, spese relative a transazioni autorizzate dalla Compagnia comprese le spese di controparte sempre se autorizzate.
 
Avv. Gian Carlo Soave.

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