L'Avvocato Soave Risponde - Privacy e valenza probatoria dei dati della scatola nera - Il Broker.it

L'Avvocato Soave Risponde – Privacy e valenza probatoria dei dati della scatola nera

Prosegue la collaborazione con l’Avvocato Gian Carlo Soave – uno dei massimi esperti di Diritto Assicurativo e di Sinistri – che ogni settimana risponderà a un quesito di un nostro lettore. Vi ricordiamo che potete inviare i vostri quesiti all’indirizzo: postmaster@ilbroker.it
DOMANDA: Gentile Avvocato Soave, l’utilizzazione della scatola nera ed i dati da essa rilevati possono compromettere il diritto alla privacy?
La ringrazio anticipatamente per l’aiuto che mi vorrà fornire nel chiarire in modo definitivo il perimetro della questione.
Cordiali saluti
Monica
RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE: Gentile Monica, per dar concreta risposta al quesito partirei dal principio cardine che regola l’istituto della c.d. privacy: “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
La finalità è evidente: i dati personali vanno tutelati sempre indipendentemente dalla loro comunicazione e diffusione e il loro trattamento dovrà essere sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
I dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed il responsabile del trattamento dei dati ha l’obbligo di informare preventivamente l’interessato, circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto nonché i soggetti e/o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.
Nel momento in cui un soggetto attiva un dispositivo di c.d. scatola nera, acconsente che i suoi dati personali vengano trattati con le finalità sopra accennate. Detto assenso è da considerarsi connesso e necessario al servizio stesso, ancorchè gli sia riconosciuto il diritto di esercitare il controllo sull’uso dei propri dati personali.
L’interessato, per far un esempio pratico, potrà aver accesso ai propri dati, inoltrando formale istanza al responsabile dei dati (Compagnia Assicurativa e/o Produttore del dispositivo), per contestare un pedaggio di autostrada attraverso i dati delle mappe di percorrenza, mentre è da considerarsi illegittimo l’accesso per controllare i percorsi stradali del coniuge perché lesivo del diritto alla privacy di quest’ultimo.
Risulta di tutta evidenzia l’importanza della liceità della finalità dell’accesso e la sottostante rilevanza del consenso informato.
Resta invece ancora aperta la problematica relativa a chi possa “leggere” i dati rilevati dalla scatola nera, poiché per avere la massima valenza probatoria (ad esempio nell’ambito di un contenzioso a seguito di un sinistro), tale potere deve essere necessariamente attribuito ad un soggetto terzo di natura quanto meno pubblicistica con poteri di certificazione.
Sotto questo profilo attendiamo che il legislatore faccia chiarezza.
Cordialmente,
Avv. Gian Carlo Soave
Twitter: @AvvocatoSoave

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