DOMANDA:
Scrivo in relazione all’articolo pubblicato alcuni giorni fa dal titolo IVASS chiede maggiore trasparenza delle polizze pluriennali: indicare in polizza lo sconto che fa venir meno il diritto di recesso. Ebbene, circa un mese fa disdettai ad un Assicuratore primario una polizza poliennale Globale Fabbricati Civili, stipulata il 20.01.2011 con scadenza 20.01.2021.
Al riguardo la Compagnia mi ha respinto la disdetta ma io ritengo di avere ragione, alla luce del provvedimento Ivass da te sopra illustrato, in virtù del sottostante capoverso da voi redatto: “Omissis … Le imprese, d’ora in poi, dovranno indicare nella polizza, in modo chiaro, la misura dello sconto applicato, con l’avvertenza per il consumatore che, avendo beneficiato dello sconto, non puo’ recedere dal contratto per i primi cinque anni”.
Nel merito aggiungo che in polizza non è indicata la misura dello sconto applicato e che le parti hanno preso e si sono date reciprocamente atto solamente di quanto segue:
“Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale, ai sensi della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, con riduzione del premio di tariffa; pertanto se il contratto supera i cinque anni è disdettabile trascorso il quinquennio, con effetto per l’annualità successiva“.
Pertanto, attendo di leggere l’Avvocato in merito.
Mille grazie e felice serata.
Claudio Caldaroni
RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE:
La questione proposta dal nostro gentile lettore è di estrema attualità, questione sulla quale il legislatore è intervenuto nel recente passato a più riprese.
Inquadriamo normativamente la fattispecie.
L’articolo 1899 del codice civile che disciplina, appunto, la possibilità di recesso delle polizze poliennali è stato, nel corso degli ultimi anni, oggetto di modifiche legislative.
A seguito di queste modifiche, vigono nel nostro ordinamento diversi regimi normativi, relativamente alla disdettabilità delle polizze poliennali.
La pluralità dei regimi deriva dal fatto che il provvedimento che ha modificato nuovamente l’art 1899 Cod civ , la legge 99/2009, è andato a modificare quanto fu introdotto dal c.d. Decreto Bersani Bis (convertito nelle lg n. 40 del 2 aprile 2007), in tema di polizze pluriennali.
Per esercitare quindi correttamente il diritto di recesso da queste polizze è necessario individuare il corretto regime da applicare alle singole fattispecie.
Riveste pertanto fondamentale importanza la data di stipula del singolo contratto.
Scendiamo nel dettaglio:
a) contratti poliennali stipulati in data antecedente il 3 APRILE 2007
Questa categoria di polizze oggi praticamente non esiste più.
Per i rapporti ancora pendenti, il recesso può essere esercitato annualmente, solo se decorsi almeno tre anni dalla loro stipula con un preavviso di giorni sessanta rispetto alla scadenza di ogni annualità. Altrimenti, possono essere disdettati per la loro naturale scadenza se vi è tacito rinnovo
b) contratti poliennali stipulati tra il 3 APRILE 2007 e il 14 AGOSTO 2009
I contratti pluriennali emessi dal giorno 3 aprile 2007 e fino al 14 agosto 2009 sono disdettabili annualmente con preavviso di giorni sessanta.
E’ noto a tutti che, a seguito della legge 40/07, molte Compagnie hanno cessato di emettere polizze pluriennali. Pertanto molte agenzie potevano emettere solo polizze con durata annuale. E’ ovvio che queste possono essere sempre disdettate alla loro scadenza annuale se vi è tacito rinnovo.
c) contratti stipulati DAL 15 AGOSTO 2009 in poi.
L’art 21 della legge 99/2009 – che ha disposto la modifica dell’art.1899 c.c. – ha nuovamente permesso alle Compagnie la possibilità di stipulare polizze poliennali ma solo a determinate condizioni:
- contratti la cui durata è inferiore o pari a cinque anni – lo sconto deve essere esplicitato rispetto alla tariffa praticata in via ordinaria e non possono essere mai disdettati, ma occorre attendere la loro naturale scadenza, fermo restando l’obbligo di giorni 60 di preavviso in caso di tacito rinnovo;
- contratti di durata superiore a cinque anni con esplicitazione dello sconto – il recesso può essere esercitato solo se sono trascorsi cinque anni, con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitata.
Appare evidente, visto il succedersi degli interventi del legislatore, che l’Isvap – oggi Ivass – sia intervenuta a più riprese, a chiarimento sulla questione, fornendo indicazioni di applicazione concreta delle disposizioni codicistiche.
Si tratta sostanzialmente di indirizzi interpretativi in merito alla durata e conseguente vincolo contrattuale per gli assicurati, delle polizze poliennali.
L’ultimo intervento, in ordine di tempo, è quello richiamato dal nostro lettore, ove l’ente di vigilanza ha evidenziato che, sebbene la legge n. 99/2009 abbai eliminato la facoltà per l’assicurato di recedere ogni anno dal contratto, ha previsto, per gli assicurati che assumono un impegno contrattuale di più lunga durata, il diritto di ottenere uno sconto rispetto al premio per il contratto di durata annuale.
Le imprese conseguentemente, d’ora in poi, “Dovranno indicare nella polizza, in modo chiaro, la misura dello sconto applicato, con l’avvertenza per il consumatore che, avendo beneficiato dello sconto, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni”.
Riprendendo, quindi, lo specifico quesito del nostro gentile lettore mi pare di poter affermare, sulla base di quanto riferito dallo stesso, che il motivo per cui è stato respinto il suo recesso, sia da individuare nel fatto che esso sia stato manifestato prima del decorso di cinque anni dalla stipula (2011), trattandosi di un contratto poliennale decennale.
In ordine, poi, al fatto che non sia stata chiaramente esplicitata la misura dello sconto, osservo, per ora , che l’Ivass si sia espressa in termini “d’ora in poi.” con indicazione, a mio parere, pro futuro.
Grazie e buona settimana.
Avvocato Gian Carlo Soave – Twitter: @AvvocatoSoave
TUTTI I LIBRI di MIRKO ODEPEMKO
0 Comments
Leave A Comment