Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla pubblicazione di numerosi provvedimenti da parte dell’IVASS; qui di seguito vedremo di fare il punto della situazione, cercando di focalizzare la nostra attenzione su quelli più interessanti per gli intermediari assicurativi.
Partiremo, allora, dai Regolamenti IVASS n. 1 e 2 dell’8 ottobre 2013, dettati rispettivamente in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari, che hanno introdotto una serie di novità nell’ambito delle procedure di irrogazione delle stesse (ricordiamo che la più grave, tra quelle di natura disciplinare, è la radiazione).
Tra le novità più significative si segnalano quelle conseguenti al riassetto organizzativo che ha interessato l’Istituto, ferme restando, in ogni caso le garanzie a favore dei soggetti ai quali le sanzioni vengono contestate (nella fase istruttoria possono presentare memorie o farsi ascoltare, personalmente o attraverso un proprio rappresentante), sia quelle a seguito della loro eventuale irrogazione, laddove è riconosciuto il diritto di ricorrere al TAR Lazio.
Scorrendo, poi, le ultime comunicazioni dell’IVASS, balza alla vista la Lettera al Mercato del 5 novembre 2013, relativa ad una questione assai dibattuta e fonte di numerose discussioni tra assicurati e Compagnie, che il più delle volte vedono coinvolti anche gli intermediari; stiamo parlando della poliennalità delle polizze danni, introdotta nuovamente nel nostro ordinamento dalla legge n. 99/2009.
L’Istituto, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dagli assicurati, che lamentano il rifiuto da parte delle Compagnie di concedere il recesso da contratti di assicurazione danni di durata pluriennale, ha invitato queste ultime ad indicare in polizza, “in modo specifico e con adeguata evidenza grafica”, lo sconto riconosciuto a fronte della proposizione di un contratto di durata poliennale (cfr. art. 1899 c.c.).
Del pari, l’IVASS ha richiesto alle imprese di evidenziare ai propri clienti che, a fronte dello sconto praticato, essi non possono recedere dal contratto, se non dopo cinque anni, indicando il 31 dicembre 2013, come termine di adeguamento agli inviti contenuti nella lettera.
Lo spazio a nostra disposizione non ci permette di dilungarci oltre sulle altre misure adottate dall’Istituto; un accenno va, tuttavia, fatto al documento di consultazione in materia di adeguata verifica della clientela di cui al D.lgs. n. 231/2007 in tema di antiriciclaggio, che interesserà, tra l’altro, gli intermediari di assicurazione che operano nei rami vita.
Il documento presenta numerosi punti di contatto con il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile scorso, sempre in materia di adeguata verifica, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2014.
Terremo monitorato l’iter di approvazione del Regolamento, che intende disciplinare nel dettaglio quanto già disposto dalla normativa di rango primario (si pensi, tra l’altro, ai temi dell’individuazione del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte).
Chiudiamo con un accenno allo schema di Provvedimento inerente la modifica del Regolamento Isvap n. 5/2006, laddove disciplina la prova di idoneità per potersi iscrivere alle sez. “A” e “B” del RUI. Stando al testo posto in pubblica consultazione lo scorso 7 novembre, i futuri agenti e broker saranno tenuti alla sola prova scritta, venendo meno la successiva prova orale.
Avv. Andrea Maura
www.legalgrounds.eu
0 Comments
Leave A Comment