Eccezioni all'obbligo a contrarre 2: l'Avvocato Soave risponde agli approfondimenti richiesti dai lettori - Il Broker.it

Eccezioni all'obbligo a contrarre 2: l'Avvocato Soave risponde agli approfondimenti richiesti dai lettori

A seguito della pubblicazione nella giornata di ieri dell’articolo: L’Avvocato Soave Risponde: Eccezioni all’obbligo a contrarre, a testimonianza del grande interesse del tema, ci sono pervenute su alcuni gruppi Linked In diverse richieste di approfondimento.
Le pubblicheremo via via in questo articolo, che si arricchirà nei prossimi giorni, così da poterle rendere disponibili per tutti i nostri lettori.
2e4f387Andrea Costa – Head of Motor insurance Allianz SpA ci domanda:
“Molto interessante. 

Ho un dubbio, relativo all’ultimo passaggio: non mi risulta che l’assicuratore di RCA abbia l’onere di eccepire la compatibilità delle qualità reddituali con la proprietà dell’oggetto da assicurare per RCA (l’auto). Il mio parere è che egli debba limitarsi ad accettare la proposta di assicurazione, come ben argomentato nell’articolo, a fronte di una doverosa verifica documentale, ma nulla più. Tantomeno eccepire all’assicurando nullatenente che egli non può permettersi una Ferrari”.
wpid-Giancarlo-Soave.jpgQuesta la risposta dell’Avvocato Soave – @Avvocato_Soave:
La pertinente osservazione del lettore, che ringraziamo per l’intervento, ci offre l’occasione per un approfondimento e chiarimento di una tematica tanto attuale.
Il caso pratico, portato quale esempio dallo scrivente, evidenziava una fattispecie poco cristallina sotto il profilo dei possibili proponenti e la Compagnia, attraverso gli strumenti che la legge ha previsto, ha potuto vagliare le singole posizioni degli assicurandi, svolgendo quelle necessarie indagini con segnalazione delle operazioni anomale.
Il richiamo alla capacità reddituale dell’assicurato, cui ho accennato, è da porre in correlazione con gli obblighi connessi in materia antiriciclaggio. La Compagnia, infatti, è tenuta a norma di legge ad un’adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (approccio basato sul rischio). Sulla base della valutazione del rischio, infatti, ciascun cliente è assegnato ad una specifica classe di rischio alla quale è associato un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti agli obblighi normativamente previsti.             
In sintesi, esemplificativa, le Compagnie devono:

  • identificare la clientela;   
  • registrare e conservare le informazioni acquisite ai fini antiriciclaggio;
  • segnalare le operazioni sospette. Indicatori per l’individuazione di operazioni sospette sono:
    – anomalie nel comportamento del cliente a fornire informazioni in ordine all’esecuzione  della prestazione, all’attività esercitata, ai beneficiari della prestazione;
    – anomalie nel profilo economico-patrimoniale del cliente;
    – anomalie nella dislocazione territoriale delle operazioni oggetto delle prestazioni;
    – anomalie nell’utilizzo di conti o altri rapporti continuativi;
    – anomalie nell’utilizzo del contante
    – anomalie nel frazionamento delle operazioni

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