Prosegue la collaborazione con l’Avvocato Gian Carlo Soave – uno dei massimi esperti di Diritto Assicurativo e di Sinistri – che ogni settimana risponderà a un quesito di un nostro lettore. Vi ricordiamo che potete inviare i vostri quesiti all’indirizzo: postmaster@ilbroker.it
DOMANDA: Può una Compagnia e/o Agenzia Assicurativa rifiutare di stipulare una polizza per la r.c.auto? Roberto, Torino
RISPOSTA DELL’AVVOCATO SOAVE: Per far comprendere chiaramente la questione parto da un caso concreto tratto dalla mia esperienza professionale. “Tizio, broker regolarmente iscritto all’albo di Assicurazioni e Riassicurazioni, si presentava presso la Compagnia Alfa, richiedendo la stipula di polizze r.c.auto, per una dozzina di propri clienti, munito di mandato, documento identificativo e attestato di rischio per ciascun cliente. La Compagnia Alfa, perplessa in ordine alla circostanza che i dodici potenziali clienti risiedessero tutti nello stesso circondario comunale, richiedeva se poteva respingere la richiesta”. L’art. 132, comma 1 del codice delle assicurazioni private obbliga le imprese di assicurazione ad accettare, secondo le condizioni e le tariffe preventivamente pubblicate, ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Le Compagnie sono, pertanto, obbligate ad assicurare chiunque si presenti con l’intenzione di stipulare un contratto r.c. auto (solo la garanzia r.c. auto è oggetto dell’obbligo) secondo le tariffe in vigore al momento della richiesta di stipula, pur mantenendo la libertà di verificare la correttezza e la veridicità dei dati forniti dal cliente al fine di scongiurare eventuali truffe. Esse sono tenute, quindi ad accettare le proposte per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e natanti che siano loro presentate. Il predetto obbligo viene a trovarsi in contrasto con il principio cardine del nostro ordinamento giuridico: l’autonomia privata e la consequenziale libertà di contrarre, intesa sotto il profilo sia del consenso, sia della determinazione delle condizioni del contratto. Con l’obbligo a contrarre in ambito r.c.auto., abbiamo un’evidente deroga al citato principio, poichè la legge si ingerisce nell’ambito della liberta negoziale dei singoli, prescrivendo l’obbligatorietà del consenso per le Imprese di assicurazione ai fini della conclusione di un contratto. L’ulteriore obbligo previsto dall’art 132 cod. ass. a carico delle Compagnie, oltre a quello di accettare le richieste provenienti dalla clientela, è di stabilire preventivamente le tariffe “per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti“. In altri termini, le Imprese Assicuratrici non potranno limitare la propria offerta per la copertura soltanto di alcune categorie di rischio. In questo modo il Legislatore ha evitato che le Imprese in questione potessero aggirare l’imposizione dell’obbligo a contrarre e privare quei soggetti portatori di rischi di entità più elevata della possibilità di stipulare polizze. L’obbligo di accettare le proposte avanzate dalla clientela è pur tuttavia subordinato alla verifica della correttezza dei dati dell’attestato di rischio e dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Agli assicuratori, la legge consente, infatti, di accedere alle banche dati ( Pubblico Registro automobilistico, archivio nazionale de veicoli e banca dati sinistri) al fine di controllare la veridicità delle informazioni rilasciate dal cliente e in caso di non corrispondenza, rifiutare la stipula della polizza. In conclusione e tornando al caso pratico iniziale, la Compagnia Alfa non può rifiutare l’assunzione di un contratto di assicurazione per l’assolvimento dell’obbligo assicurativo derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, fatta salva la correttezza dei dati rilasciati dal cliente. Infatti, solo ove la Compagnia Alfa accertasse la falsità delle identità dei soggetti proponenti, per non essere, ad esempio, più in vita, ovvero proprietari di un parco auto di lusso, ma aventi qualità reddituali non compatibili con la proprietà di predette auto (e sotto questo profilo si inserisce anche altra problematica inerente la normativa antiriciclaggio in ordine alla quale le Compagnie assicurative hanno precisi obblighi di controllo e segnalazione) , potrà rifiutare la sottoscrizione della polizza. Buona settimana. Avv. Gian Carlo Soave Twitter: @AvvocatoSoave
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