15 Settembre 2026

Polizze a distanza: la riforma del Codice del consumo e i nuovi obblighi per gli intermediari 

Autori

Antonia Boccadoro

Co-founder Algoritmic Srl

La tutela di chi acquista una polizza online cambia volto. Con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 (in G.U. dell’8 gennaio 2026), che recepisce la direttiva (UE) 2023/2673, il legislatore affina le regole sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Le novità toccano il Codice del consumo (CdC) e il Codice delle assicurazioni private (CAP) e si applicano dal 19 giugno 2026 alle polizze di nuova stipulazione. Per gli intermediari — agenti, broker, banche e operatori fintech — si traducono in adempimenti concreti. 

Il recesso “a un clic” e chi deve garantirlo 

Il nuovo art. 54-bis CdC impone che, nei contratti conclusi tramite interfaccia online, il consumatore possa recedere attraverso una funzione di recesso dedicata, ben visibile e collocata nel primo livello di visualizzazione, con un comando inequivocabile del tipo “recedere dal contratto qui”. Sono banditi i cosiddetti dark pattern: percorsi nascosti, link poco evidenti o procedure inutilmente complesse. Dopo l’invio, il sistema deve prevedere una conferma esplicita e un avviso di ricevimento su supporto durevole, con tracciabilità di contenuto, data e ora. 

Per la distribuzione assicurativa resta aperto un nodo delicato: chi deve predisporre la funzione di recesso? In attesa di indicazioni delle Autorità, la lettura ragionevole è che l’obbligo gravi sul distributore quando il contratto si conclude sulla sua piattaforma, e sull’impresa quando la piattaforma del distributore si limita a indirizzare verso l’interfaccia della compagnia. Nei modelli con più operatori e canali digitali la questione è ancora priva di soluzioni certe. 

Sui termini, l’art. 59-octies CdC conferma il recesso senza penali e senza motivazione: 14 giorni dalla conclusione (o dalla ricezione delle condizioni, se successiva), 30 giorni per le forme pensionistiche individuali e le polizze vita (art. 177 CAP), fino a dodici mesi e 14 giorni in caso di mancata consegna dell’informativa. Il nuovo art. 167-bis CAP esclude però il recesso quando il contraente chiede la liquidazione dell’indennizzo o delle somme assicurate, o quando, nelle polizze obbligatorie con azione diretta da parte del danneggiato (rc auto e natanti, rc professioni sanitarie) si verifica il sinistro: esclusioni di cui il cliente va informato preventivamente. 

Informativa precontrattuale e intervento umano 

Gli obblighi informativi si irrobustiscono. L’art. 59-septies CdC stabilisce che alle informazioni generali si sommano le regole più rigorose della disciplina di settore; l’art. 73 del Regolamento IVASS 40/2018, in linea con l’art. 59-quater CdC, richiede che già al primo contatto — e comunque prima della proposta — il distributore fornisca le informazioni dell’art. 121 CAP, comprese quelle sul diritto di recesso. Il decreto aggiunge una garanzia significativa: nei rapporti gestiti con strumenti online il consumatore deve poter chiedere e ottenere l’intervento umano in ogni fase, sia precontrattuale sia successiva, per giustificati motivi. 

Nullità e sanzioni: il costo della non conformità 

La posta in gioco è alta. L’art. 59-terdecies CdC prevede che, se il professionista ostacola il recesso, non rimborsa i premi o altera in modo significativo la rappresentazione del prodotto, oppure ancora nella cd customer journey sollecita l’acquisto, il contratto sia nullo, anche d’ufficio: l’impresa restituisce i premi e resta tenuta alle obbligazioni sorte durante l’esecuzione, mentre gli indennizzi già corrisposti non sono ripetibili. L’inosservanza espone quindi a conseguenze sia civilistiche (invalidità del contratto) sia regolamentari. 

Sul fronte della vigilanza, il nuovo art. 188-bis CAP introduce l’istituto degli impegni: l’IVASS può ricevere da imprese e intermediari impegni idonei a rimuovere i profili di violazione e renderli vincolanti senza avviare l’accertamento dell’infrazione. Se gli impegni vengono disattesi, o le informazioni fornite risultano incomplete o fuorvianti, l’Autorità riapre d’ufficio il procedimento, con sanzioni il cui massimale è aumentato del 10%. 

Un adeguamento strutturale, non formale 

Per gli intermediari la riforma non è un semplice restyling della modulistica: richiede di rivedere interfacce, flussi operativi, procedure informative, customer journey e formazione. Nel mercato digitale la trasparenza diventa la condizione stessa per operare, e la tracciabilità di ciò che si comunica al cliente è la migliore difesa contro reclami, contenziosi e rischio di nullità. 

Al di là delle piattaforme B2C gestite da intermediari o compagnie specializzate e  strutturate per le vendite a distanza, ci sono molti intermediari che hanno sviluppato strategie ibride di distribuzione con alcune proposte e offerte on line: in questo contesto diventa essenziale procedere a rinnovare interfacce, customer journey e le performance delle piattaforme digitali utilizzate qualora il processo di intermediazione non preveda di far atterrare il cliente   sulle piattaforme delle compagnie proponenti.  

La sfida non è banale e la corsa alle modifiche per adeguarsi alla nuova compliance è ancora aperta. 

Antonia Boccadoro

Co-founder Algoritmic Srl

Antonia Boccadoro (1961) è socia di Algoritmic srl specializzata in consulenza strategica e manageriale per la quale è responsabile del settore compliance e organizzazione in ambito assicurativo a supporto di compagnie e intermediari. E’ consigliere indipendente presso Mediolanum Vita spa e Mediolanum Assicurazioni spa.

Ha ricoperto incarichi di consigliere indipendente di imprese di assicurazioni: in particolare, nel triennio 2022-2025 Presidente di Revo spa e Presidente del comitato ESG. E’ stata per oltre 20 anni dirigente ISVAP dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di Capo della divisione delle relazioni internazionali, Capo del Servizio di Vigilanza Assicurativa e del Servizio Intermediari e Periti. E’ stata Segretario Generale di AIBA – Associazione Italiana dei Broker di Assicurazione e Riassicurazione coprendo contestualmente la carica di Direttore della rivista di settore: “Broker” per oltre un decennio.

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