L'Avv. Soave risponde: "Assicurazione a secondo rischio" - Il Broker.it

L'Avv. Soave risponde: "Assicurazione a secondo rischio"

DomandaIn caso di danno da operazione chirurgica ne risponde il medico o la clinica presso la quale il medico ha operato?

Risposta:  La Corte di Cassazione con sentenza n. 4936 del 12.03.2015 ha statuito che: “Nel contratto di assicurazione della propria responsabilità civile stipulato da un ospedale (assicurazione per conto proprio), la clausola la quale prevede che la copertura assicurativa operi in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici ivi operanti va interpretata nel senso che,  ferma restando la copertura a primo rischio della responsabilità dell’ospedale, la medesima polizza copra altresì a secondo rischio la responsabilità personale dei medici, secondo lo schema dell’assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.)”.

Nella fattispecie, un medico non dipendente della clinica aveva causato lesioni ad un paziente che si era sottoposto ad un esame coronografico.

Il paziente agiva, quindi, nei confronti della clinica che, costituendosi, negava la propria responsabilità e chiamava in causa la propria Compagnia di Assicurazioni ed il medico che aveva procurato le lesioni.

Il Tribunale accoglieva la domanda di garanzia nei confronti della Compagnia, la quale, però, appellava la sentenza.

La Corte di Appello negava qualsivoglia indennizzo da parte della Compagnia alla clinica in quanto il contratto escludeva la copertura della responsabilità della clinica medesima per fatto illecito del personale sanitario non dipendente sino al limite di 1,5 miliardi di lire (il danno era inferiore alla citata somma).

La clinica proponeva ricorso nanti la Suprema Corte, la quale accoglieva il ricorso della struttura sanitaria, condannando la Compagnia a tenere indenne la clinica dal risarcimento nei confronti del paziente danneggiato.

La Cassazione ha innanzitutto distinto tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.): nel primo caso si ha la copertura del rischio di depauperamento del patrimonio del contraente; nel secondo caso si ha la copertura del rischio di impoverimento di soggetti diversi da chi ha sottoscritto la polizza, a prescindere dal fatto che quest’ultimo debba rispondere del loro operato.

Ciò che non va confuso con la distinzione tra responsabilità civile per fatto proprio e per fatto altrui, che si fonda sul titolo della responsabilità dedotta nel contratto.

Nella prima ipotesi la Compagnia coprirà il rischio di perdita patrimoniale derivante da un comportamento tenuto personalmente dall’assicurato; nella seconda ipotesi la Compagnia garantirà il rischio di impoverimento dell’assicurato a causa dei fatti posti in essere da soggetti del cui operato lo stesso debba rispondere.

Mentre la distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui riguarda la sussistenza o meno in capo allo stesso soggetto della qualità di contraente e di assicurato, nella seconda distinzione l’elemento centrale è il rischio assicurato.

La Cassazione ritiene che una polizza di assicurazione possa operare in eccesso rispetto ad altra assicurazione se entrambe garantiscono lo stesso rischio.

Quando il medico che opera in seno ad una struttura sanitaria ha sottoscritto una polizza di assicurazione personale, essa copre la responsabilità civile del medico stesso.

Detta polizza copre, dunque, un rischio diverso rispetto a quello dell’assicurazione della responsabilità civile della clinica in cui egli presta la propria attività.

 Secondo la Suprema Corte si può configurare una copertura assicurativa “a secondo rischio” quando il rischio dedotto nel contratto è già coperto da altra polizza.

Ma in caso di assicurazione personale del medico e di una polizza di assicurazione della responsabilità civile della clinica, si hanno due diversi contratti che coprono diversi rischi rispetto a diversi soggetti assicurati.

Nella fattispecie, pertanto, l’unica possibile interpretazione della clausola contenuta nel contratto di assicurazione è quella di ritenere che clinica e compagnia di assicurazione abbiano stipulato una polizza di assicurazione per conto altrui, in forza della quale la clinica ha assunto la qualità di contraente e i medici operanti nella struttura – non dipendenti dalla stessa – la qualità di assicurati.

Pronuncia, quindi, molto importante in tema di predisposizione di soluzioni assicurative che spesso tendono ad inserire nelle polizze clausole volte a circoscrivere le coperture.

 

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