12 Maggio 2015

Avv. SOAVE risponde: Copertura assicurativa di veicolo con targa prova

Attualità

tribunaleDomandaGentile Avvocato in caso di tamponamento con un veicolo che circolava con la targa prova. Chi è tenuto al  risarcimento?

Risposta: La targa prova è una targa utilizzabile per i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ma anche per ragioni di vendita o di allestimento.

L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, ed ha validità annuale.

I veicoli muniti dell’autorizzazione e della targa per la circolazione di prova possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti.

L’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

La targa prova può essere quindi trasferita da veicolo a veicolo sempre unitamente alla relativa autorizzazione; il veicolo deve mostrare posteriormente la targa prova durante la circolazione e dev’essere coperta da polizza di responsabilità civile verso terzi.

La targa di prova deve necessariamente essere coperta da assicurazione Rca  per la responsabilità civile verso terzi ed è soggetta al pagamento della tassa automobilistica.

Si deve escludere un concorso di copertura nell’ipotesi di sinistro coinvolgente un veicolo coperto da normale copertura rca cui nel frangente del sinistro sia stata sovrapposta la copertura rca della targa prova.

Le due assicurazioni sebbene coesistenti sono del tutto distinte sia sotto il profilo soggettivo sia oggettivo.

L’assicurazione della targa prova avendo carattere speciale prevale e sostituisce la normale copertura rca , pertanto l’assicuratore della targa prova risponde dei danni cagionati a terzi in occasione del sinistro.