L’Avv. Soave risponde: “Multa e autovelox” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Multa e autovelox”

Con sentenza n. 2430/2021, il Giudice di Pace di Cassino ha stabilito che, in relazione alle multe per violazioni stradali rilevate da apparecchiature automatiche, l’ente accertatore non può depositare in giudizio solo il verbale con il quale è stata contestata l’infrazione all’automobilista, ma deve fornire al giudice elementi idonei a dimostrare la fondatezza della propria pretesa.

Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative la P.A. assume la veste di parte attrice con il conseguente onere di provare l’esistenza della violazione contestata.

Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha evidenziato che la P.A. non ha depositato alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere la targa del veicolo o risalire ad altri elementi utili per la sua identificazione, tali da essere considerati prove sufficienti della responsabilità di parte ricorrente.

In relazione al verbale prodotto in giudizio dalla P.A., il Giudice di Pace ha precisato che esso era stato elevato in base ad un’ispezione di documentazione fotografica effettuata dall’autovelox, ma che al momento del rilievo non era presente il soggetto verbalizzante.

Il verbale non ha, pertanto, fede privilegiata, non ha valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice e può essere liberamente valutato dal giudicante.

I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova di quanto il verbalizzante attesta come avvenuto in sua presenza, mentre le altre circostanze che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito.

Avv. Gian Carlo Soave

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