L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Contratti assicurativi poliennali" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde: "Contratti assicurativi poliennali"

Soave

Avv. Gian Carlo SoaveIn considerazione delle numerose richieste di delucidazioni da parte dei gentili lettori in tema di contratti assicurativi poliennali e del relativo diritto di recesso, a seguire un breve riepilogo della normativa in materia.

In data 1.02.2007 è entrato in vigore il “Decreto Bersani” che ha modificato l’art. 1899 c.c., introducendo la facoltà per l’assicurato di recedere annualmente dalle polizze poliennali “senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.

Più precisamente l’art. 5 comma 4 del decreto stabilisce che: “al comma 1, dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente”: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.

In sede di conversione in legge sono state apportate alcune modifiche: “All’art. 1899 c.c., comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.

Nei contratti pluriennali stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 40/2007, il diritto di recesso può essere esercitato se il contratto di assicurazione è stato sottoscritto da almeno tre anni.

La Corte di Cassazione ha, quindi, individuato tre ipotesi di recesso:

  • Contratti stipulati prima della Legge n. 40/2007 in data precedente al 3.04.2007: per quelli  ancora eventualmente in essere, il recesso può essere esercitato annualmente – se decorsi almeno tre anni dalla loro stipula – con un preavviso di sessanta giorni rispetto alla scadenza di ogni annualità. Se è previsto il tacito rinnovo, il contratto può essere disdettato alla naturale scadenza. 
  • Contratti stipulati prima della Legge n. 40/2007 – tra il 3.04.2007 ed il 14.08.2009 – ed ancora vigenti: l’assicurato può recedere purchè siano trascorsi tre anni dalla stipula del contratto e la disdetta può essere fatta, ad ogni annualità, con preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di polizza annuale con tacito rinnovo, la disdetta può essere inviata sessanta giorni prima della scadenza naturale. 
  • Contratti stipulati dopo il 14.08.2009

Con l’art. 21 della Legge 23.07.2009 è stato nuovamente modificato l’art. 1899 c.c. con ripristino della facoltà delle Compagnie di stipulare polizze di durata poliennale prevedendo una riduzione del premio rispetto a quello per la medesima copertura del contratto annuale.

L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale”. 

Ne consegue la distinzione tra contratti di durata pari o inferiore ai cinque anni per i quali non è possibile esercitare il diritto di recesso, in quanto implicitamente rinunciato a fronte dello sconto – per i quali occorre attendere la naturale scadenza, fermo restando l’obbligo di sessanta giorni di preavviso in caso di tacito rinnovo – e polizze con durata superiore ai cinque anni, con tariffa ridotta esplicita, per i quali si può esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione almeno sessanta giorni prima dell’annualità nel corso della quale può essere esercitato tale diritto. Devono, quindi, trascorrere almeno cinque anni prima di poter esercitare il diritto di recesso. 

A fronte di varie segnalazioni secondo cui spesso non è riportato in polizza la misura dello sconto né è evidenziata la circostanza che, beneficiando dello sconto, il contraente non ha il diritto di recesso per i primi cinque anni, si segnala la circolare IVASS del 5.11.2013 che ha stabilito che: “Nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza sanciti, nelle relazioni con i contraenti e gli assicurati, dall’art. 183 del Codice delle Assicurazioni, d’ora in poi, le imprese di assicurazione dovranno indicare nella polizza, in modo chiaro, la misura dello sconto applicato, con l’avvertenza per il consumatore che, avendo beneficiato dello sconto, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni”. 

Avv. Gian Carlo Soave.

0 Comments

Leave A Comment