L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Incidente stradale e veicolo danneggiante non identificato" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Incidente stradale e veicolo danneggiante non identificato"


Domanda. Risarcimento e veicolo non identificato
Risposta.
Quando un soggetto è vittima di un sinistro con un veicolo non identificato, deve dimostrare la responsabilità dell’occorso in capo al conducente dell’altro veicolo ed anche di non avere potuto, con l’ordinaria diligenza, identificare il veicolo responsabile.
A riguardo “il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti dell’impresa designata per il F.G.V.S. ai sensi della lett. a) del primo comma dell’art. 19 citato, ha l’onere di provare, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo (o natante), che questo è rimasto sconosciuto, essendo a tal riguardo sufficiente la dimostrazione che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23710/2016, ha affermato che “nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l’obbligo risarcitorio sorge allorquando l’identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima. Sicché, il requisito per azionare la tutela disciplinata dall’art. 19, primo comma, lett. a), della legge n. 990 del 1969 risiede nella verificazione di sinistro causato da veicolo non identificato, né identificabile con l’uso dell’ordinaria diligenza”.
Spetta, pertanto, al giudice valutare la diligenza del danneggiato – secondo il criterio del buon padre di famiglia – impiegato nel tentativo di individuare il veicolo danneggiante, non essendo sufficiente lo stato di incertezza soggettiva.
Decorso il termine di 90 giorni, necessario se dal sinistro sono derivati danni alla persona, il danneggiato può agire in giudizio nei confronti della Compagnia di Assicurazioni designata per il Fondo di Garanzia, sostenendo la “non identificabilità” del veicolo responsabile, provando l’impossibilità oggettiva della mancata identificazione e, quindi, l’assenza di una propria condotta negligente in tal senso.
Secondo la Suprema Corte “deve ritenersi che l’obbligazione risarcitoria a carico dell’impresa designata per il F.G.V.S. si stabilizzi, come tale, al momento della proposizione della domanda e non può venire meno nel caso in cui, nel corso del giudizio, si giunga alla identificazione del responsabile”.
Avv. Gian Carlo Soave.

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