28 Luglio 2015

​​​ La Responsabilità oggettiva di Roberto Bevilacqua

Attualità

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  Dopo aver trattato in maniera sommaria il tema della responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, legate al concetto di colpa, affrontiamo ora la responsabilità oggettiva.Quest’ultima, definita secondo la terminologia anglosassone “no fault”, si caratterizza appunto per l’assenza dell’elemento psicologico della colpa o dolo.
Pertanto, affinchè sia imputata una responsabilità è sufficiente il verificarsi del fatto oggettivo ovvero del danno conseguente ad un comportamento. La condotta colposa può essere assente.
La ratio di questo sistema di responsabilità deriva dalla volontà da parte del legislatore di tutelare e garantire maggior protezione possibile ai soggetti terzi, vittime incolpevoli delle tante situazioni di pericolo che la vita di tutti i giorni mette di fronte.
Contrariamente a quanto accade per la responsabilità civile extracontrattuale (art. 2043 cc), nella responsabilità oggettiva o presunta l’onere della prova è a carico del danneggiante, il quale deve dimostrare che il danno non è a lui imputabile. Il danneggiato, che nella responsabilità ex art. 2043 cc ha l’onere di provare la condotta colposa dell’agente, deve solo dimostrare di avere subito un danno ingiusto e che questo trovi fonte nel comportamento (omissivo o commissivo) di chi ha agito (nesso di causalità).
Queste poche righe rappresentano la base dalla quale poi verranno descritti i tipici casi di responsabilità oggettiva e/o presunta, così come descritti dal codice civile e dalle leggi speciali. Senza trascurare l’aspetto assicurativo, che ha la sua fonte primaria nell’articolo 1917 del cc.
Ci riferiamo all’articolo 2050 cc (esercizio di attività pericolose), art. 2051 cc (cose in custodia), art. 2052 cc (danni cagionati da animali), art. 2053 cc (rovina di edificio), art. 2054 cc (circolazione di veicoli), art. 2047 cc (responsabilità per fatto altrui: l’incapace), art. 2048 cc (minori e allievi), art. 2049 cc (dipendenti e commessi), oltre alle nuove responsabilità oggettive che, negli ultimi anni, sono state al centro dell’attenzione da parte delle compagnie di assicurazione: la responsabilità civile per danni da prodotto (rc prodotti) e la responsabilità da danno ambientale (rc inquinamento).
Nella prossima rubrica affronteremo la tematica della valutazione del danno.
Roberto dott. Bevilacqua