20 Gennaio 2015

L'Avvocato Soave Risponde: Differenza tra clausola vessatoria e clausola che delimita l'oggetto del contratto assicurativo

Attualità

Avv. Gian Carlo Soave
Avv. Gian Carlo Soave

Eccoci tornati, dopo le festività, che spero ognuno di voi abbia passato all’insegna della serenità, ecco tornati, dunque, con l’Avvocato Gian Carlo Soave e le risposte alle domande dei nostri lettori.
DOMANDA: Gentile Avvocato in una polizza assicurativa per la responsabilità civile come si può distinguere una clausola vessatoria da una che limita il rischio assicurato?
RISPOSTA:  In generale, le clausole vessatorie sono quelle clausole presenti nei contratti che producono uno squilibrio dei diritti a danno del consumatore. 
Non sono da intendersi come vessatorie, invece, le  clausole che delimitano l’oggetto del contratto, ma specificano gli esatti limiti del rischio assicurato.
Tali limiti non sono assoggettati pertanto al regime dell’art. 1341, 2° comma c.c., il cui tenore letterario recita “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto  o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
Quindi sono da considerarsi clausole limitative della responsabilità da approvarsi specificatamente per iscritto quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa e dell’inadempimento o che escludano il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto  e non sono assoggettate al regime di cui all’art. 1341, 2° comma c.p.c., le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e quindi specificano il rischio garantito.
Così esemplificando: nella polizza infortuni è da considerarsi vessatoria la clausola di un contratto di assicurazione che prevede la non trasmissibilità del diritto all’indennizzo nel caso di decesso dell’assicurato per cause diverse dall’infortunio, prima della liquidazione dell’indennità, poiché essa non riguarda né l’oggetto del contratto né il rischio garantito, ma piuttosto una limitazione della responsabilità dell’assicuratore.
Mentre non può essere considerata vessatoria, ma clausola che delimita l’oggetto contrattuale  con specificazione del rischio assicurato, sempre in ambito d’assicurazioni infortuni, l’esclusione dall’indennizzo del danno verificatosi da patologie pregresse. Non è sempre di agevole individuare il confine tra la clausola vessatoria e quella c.d. di delimitazione del rischio. Si è individuata la vessatorietà in quelle clausole che disciplinano l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto in termini onerosi per il contraente più debolema ciò non è sempre vero.
Di fronte a una clausola dal testo ambiguo, si dovrà ricercare la più corretta interpretazione del suo contenuto nonché della portata dei suoi potenziali effetti, alla luce dei vari elementi contrattuali e fattuali.
La Cassazione è stata chiara nel valorizzare molto di più gli effetti piuttosto che il dettato letterale della clausola.
E’ possibile, infatti, che una clausola appaia soltanto come delimitativa del rischio, ma si riveli invece essere vessatoria, quindi “quando la delimitazione del rischio è di tale ampiezza da finire per escludere in toto il rischio assicurato, essa non può ritenersi valida, in quanto incide negativamente sulla causa stessa del contratto di assicurazione” (Cass. 8235/2010)
Arrivederci alla prossima settimana!
Avv. Gian Carlo Soave