Domanda: Buongiorno Avvocato, è vero che in caso di più danneggiati nello stesso incidente stradale, il risarcimento è diminuito?
Risposta: La questione è mal posta.
La riduzione del risarcimento è prevista unicamente nel caso di pluralità di danneggiati e il risarcimento complessivo superi le somme assicurate.

L’art. 140 cod. ass., infatti, al primo comma, prevede: “Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.”
Presupposti per l’ applicabilità sono dunque la presenza di due o più persone danneggiate da un sinistro e l’eccedenza del risarcimento dovuto rispetto al massimale di legge e/o di polizza.
Requisiti che devono sussistere contemporaneamente.
Per danneggiato si badi bene si deve intendere non solo il soggetto primario ma anche l’eventuale vittima secondaria e/o di riflesso, a cui siano causalmente riconducibili le conseguenze del fatto illecito.
La norma nella fase stragiudiziale impone all’impresa assicurativa vari obblighi quali:
– ricerca dei danneggiati
– accertamento dei danni
– valutazione dei danni
– riduzione proporzionale dei crediti
– comunicazione
L’impresa esaurito il procedimento ed ottenuta l’accettazione espressa di tutti i danneggiati, procede al versamento del massimale proporzionalmente ridotto.
Il pagamento in assenza di riserve espresse da parte di uno dei danneggiati al momento dell’adesione, libera l’impresa da sue eventuali responsabilità.
L’impresa di assicurazioni invero può liberarsi anche nel caso in cui sia violata la par condicio creditorum.
La par condicio creditorum è quel principio in base al quale tutti i creditori hanno il diritto ad essere soddisfatti nella medesima percentuale rispetto al valore del loro credito (art. 2741 c.c.)
Se l’assicurazione infatti, decorsi giorni trenta dalla data del sinistro ed avendo fatto uso della normale diligenza nell’adempimento degli obblighi di cui sopra, effettui il pagamento in favore di un solo danneggiato in violazione della par condicio creditorum, risponderà nei confronti degli altri soggetti nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
In difetto l’assicuratore non potrà opporre l’esaurimento del massimale ad una parte danneggiata che agisca con azione diretta in un momento successivo e dovrà rispondere fino alla concorrenza dell’ammontare del massimale nei confronti di ciascun danneggiato.
Nel caso in cui il diritto di credito sia stato leso dalla violazione della par condicio creditorum, l’azione di ripetizione dell’indebito è diretta nei confronti di quei danneggiati che abbiano percepito una somma eccedente quella spettante.
Se l’impresa assicuratrice non ha portato a termine l’intero procedimento di ricerca deve mettere a disposizione l’intero massimale mediante deposito liberatorio vincolato ed irrevocabile a favore di tutti i danneggiati nel rispetto sempre del principio della par condicio creditorum.
L’art. 140 cod. ass. stabilisce, inoltre, che tra l’impresa assicuratrice e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario.
Con ciò si vuole tutelare il diritto di tutti i danneggiati ad ottenere il risarcimento del danno senza pregiudizio in ipotesi di incapienza del massimale con più domande risarcitorie.
Il litisconsorzio necessario peraltro sussiste solo nel caso in cui la compagnia di fronte a alla richiesta di più danneggiati formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento del massimale nei confronti di tutti, ovvero quando uno dei danneggiati vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati non sussista ne chieda l’accertamento.
Avv. Gian Carlo Soave










