Il sito on line di IVASS ha esordito col botto… di banalità nella sua rubrica “Educazione Assicurativa”
Siamo alle solite, perché anche questo sito ufficiale del nuovo organo di vigilanza sulle assicurazioni comincia male. Pubblica, infatti, un glossario delle parole di più frequente utilizzo in ambito assicurativo con la pretesa – a suo dire – di rendere chiare, anche ai non addetti ai lavori, le parole di più frequente utilizzo nei contratti di assicurazione. Ma c’è da stupirsi per la superficialità di tale lavoro e per il fatto che “l’educazione assicurativa” va a farsi benedire.
Innanzitutto, delle migliaia possibili, le parole scelte sono 135 in totale, di cui 27 (il 20%) relative alla sola RCA.
Alcune sono inutili. Per esempio:
– Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
(Nessun accenno alla differenza con anno assicurativo).
– BANCA D’ITALIA (sic! In lettere tutte maiuscole rispetto alle altre parole del glossario, forse per atto d’ossequio): Istituzione responsabile del funzionamento del sistema creditizio italiano. Fa parte del Sistema (con iniziale lettera maiuscola) europeo di banche centrali (SEBC) regolato dalla banca (con iniziale lettera minuscola) Centrale Europea (con iniziali lettere maiuscole).
Altre hanno una definizione sbagliata o imprecisa. Per esempio:
– Denuncia (di un sinistro): Comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che abbia danneggiato o coinvolto il veicolo assicurato, con la quale viene validamente attivata la procedura di liquidazione dei danni da parte della compagnia di assicurazione.
Questa definizione si limita al solo ramo r.c.a. e ignora la denuncia in tutti gli altri rami.
– Esclusioni: Clausole contrattuali che limitano o escludono la copertura del rischio e, quindi, il risarcimento in caso di sinistro.
Questa definizione – parlando di “risarcimento” – si limita ai soli rami di r.c. (generale o auto) e ignora tutti gli altri rami concernenti le esclusioni dell’ “indennizzo”.
– Età assicurabile: Limite massimo di età previsto per le polizze malattia.
Ma il limite esiste anche per le polizze infortuni
– Franchigia assoluta: parte del risarcimento…
Anche qui, in conseguenza dell’utilizzo della parola “risarcimento”, la definizione è limitata ai soli rami di r.c. (generale e auto).
– Franchigia relativa: come sopra.
– Indennizzo: somma dovuta dalla compagnia all’assicurato in caso di sinistro.
Definizione esatta, ma – proprio per questo – è opportuno che il glossario rispetti questa definizione quando occorre (Vedi anche “Risarcimento”).
– Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che procuri all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Definizione monca della parte: che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità.
La questione è importante perché:
1. se si utilizza la definizione monca, si avvalora la nostra tesi più volte dimostrata che l’assicurazione infortuni è un’assicurazione contro i danni sia quando si verifica un’invalidità e sia quando si verifica la morte della vittima;
2. se si utilizza la definizione intera, si accetta la tesi (da noi ripetutamente contestata con documentate argomentazioni) della Corte di Cassazione che l’assicurazione infortuni è un’assicurazione di tipo misto, cioè contro i danni in caso di invalidità permanente; e assicurazione sulla vita in caso di morte della vittima.
– Locatario: utilizzatore del veicolo, affidatogli in locazione finanziaria o in leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Definizione limitata ai rami auto, la quale trascura di contemplare la stessa figura negli altri rami.
– Modulo di proposta: Documento, sottoscritto dal contraente, per richiedere alla compagnia la stipula del contratto vita.
La definizione tace sull’art. 1887 c.c. delle disposizioni che riguardano l’assicurazione in generale.
– Risarcimento
Definizione esatta, ma – proprio per questo – è opportuno che il glossario rispetti questa definizione quando occorre (Vedi anche “Indennizzo”).
– Terzo danneggiato nella r.c.auto
Definizione limitata alla r.c.auto, ma trascura di contemplare la stessa figura in tutte le altre forme di assicurazione di r.c.
– Veicolo: mezzo di trasporto ad uso privato che viene identificato dal numero di targa.
Definizione impropria perché:
1. anche un mezzo di trasporto ad uso pubblico è un veicolo;
2. un veicolo è ogni mezzo meccanico fatto per trasportare persone o cose; quindi, anche una bicicletta o una carrozza sono veicoli e non sono identificati da un numero di targa.
Fonte: STUDIO G. de ZUCCATO – EUROBUSINESS SERVICE IN INSURANCE
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