Non mi sembrava ci fossero dubbi che si riducesse il bonus delle polizze. Era assodato e ancora una volta il mondo assicurativo si ritrova a fare i conti con una classe politica che non riesce a tagliere costi inutili della politica stessa e dei suoi uomini. A pagare sono sempre gli stessi. di Mirko Odepemko
da Il Sole 24 ore di Sabato 26 Ottobre 2013
Con la conversione in legge del decreto Imu sono state solo in parte accolte le richieste provenienti dal mondo assicurativo che aveva evidenziato l’impatto negativo derivante dalle modifiche al regime di detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. Nella prima versione del decreto, il tetto massimo di detrazione dei premi vita era sceso da 1.291 euro a 630 per l’anno d’imposta 2013, mentre dall’anno d’imposta 2014 in poi tale importo sarebbe sceso a 230 euro. Per chi aveva stipulato un contratto di importo pari o superiore alla vecchia soglia di detraibilità (1.291 euro), la perdita, in termini di minore sconto fiscale, sarebbe stata, rispettivamente, di 126 e di 202 euro per ciascun anno d’imposta. Le modifiche apportate in sede di conversione lasciano invariata la nuova franchigia per l’anno d’imposta 2013 a 630 euro, mentre a partire dal prossimo anno d’imposta tale franchigia sarà fissata a 530 euro.
Una delle principali novità introdotte nella legge di conversione del decreto è costituita dal fatto che per i premi versati con riferimento ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, la riduzione della franchigia di detraibilità sarà temporanea, ovvero sarà applicata esclusivamente per l’anno d’imposta 2013 (scendendo quindi a 630 euro), mentre dal prossimo anno d’imposta tornerà ad essere pari al “vecchio importo” di 1.291 euro.
In sede di conversione del decreto è stata poi prevista, dall’anno d’imposta 2014, l’indeducibilità totale, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del contributo del 10,5%, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Ssn, che le imprese di assicurazione addebitano al contraente, a titolo di rivalsa, sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Per gli anni d’imposta 2012 e 2013 tale contributo sarà deducibile per la parte che supera la soglia di 40 euro, così come previsto dal comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che dal prossimo periodo d’imposta non troverà più applicazione.
La riduzione della franchigia di detraibilità dei premi assicurativi potrebbe poi essere accompagnata da una riduzione della percentuale di detraibilità, dal 19 al 18%, ma tale misura è ancora in discussione nell’ambito della legge di stabilità per il 2014.
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